Data: 20/04/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
L'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennit� o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo. � evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo, alla lettera B), � stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in cui la condizione giuridica � quella di lavoratore disoccupato o inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante da cessazione di attivit� o da provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS � contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva da uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non consentire pi� alcuna stabile ripresa dell'attivit� lavorativa, ma solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione. LaPrevidenza.it, 27/03/2006 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 22 .2.2006, n� 5
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