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Data: 05/08/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Un testacoda da cui deriva uno scontro tra due go-kart che procedono sulla pista gestita da un Club Sportivo: se certamente non sfugge alla condanna il pilota che ha provocato all'altro lesioni colpose a causa della sua condotta imprudente, sarà tenuta a rispondere del risarcimento danni al ferito anche la società che gestisce l'attività ludico-sportiva di automobilismo se non ha provveduto ad adottare le misure di sicurezza necessarie in relazione alla natura pericolosa dell'attività esercitata. Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 36010/2018 (qui sotto allegata) a seguito dell'impugnazione con cui il Tribunale confermava la condanna nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p. (lesioni personali colpose). La donna, alla guida di un go-kart noleggiato presso un club sportivo, aveva perso il controllo del veicolo sul tracciato di una pista privata a causa della velocità eccessiva, tanto da effettuare un testa coda. Poi aveva proseguito la corsa ponendosi in direzione opposta al senso di marcia previsto e si era scontrata frontalmente con un altro go-kart guidato da un minore che rimaneva gravemente ferito. Nonostante la donna fosse stata ritenuta unica responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., secondo i giudici dovrà occuparsi del risarcimento del danno alla parte civile, in solido con l'imputata, anche la società sportiva in quanto responsabile civile. Decisione contestata in Cassazione dal legale rappresentante della società, secondo cui l'evento lesivo sarebve ascrivibile in via esclusiva al comportamento illecito dell'imputata, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. Scontro tra go-kart: il club sportivo risarcisce il danno se non ha adottato le dovute precauzioniCiononostante, per gli Ermellini il ricorso è infondato posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere". Questi, nella qualità di custode delle stesse attrezzature, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee adevitare l'evento dannoso, ad eccezione dell'ipotesi del caso fortuito. Per essere esonerato da ogni responsabilità, l'esercente è tenuto dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento, nonché di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ampiamente comprovato che sulla pista non era presente alcun cartello concernente il regolamento di gara né alcuna segnalazione del senso di marcia e non era stato predisposto alcun sistema di protezione. Inoltre, lungo il tracciato non era previsto alcun addetto a vigilare sull'andamento dei go-kart e a segnalare eventuali imminenti situazioni di pericolo. Tali precauzioni, conclude la Cassazione, sarebbero state tanto più necessarie in ragione della intrinseca natura pericolosa dell'attività esercitata. Risulta, dunque, condivisibile la condanna del responsabile civile in solido con l'imputata, poiché la condotta illecita di quest'ultima non può certamente essere ritenersi come fatto estraneo avente decorso causale autonomo con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. |
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