Data: 04/08/2018 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non scatta il reato di "violenza sessuale" se una donna viene obbligata ad assistere a un atto di autoerotismo.

L'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, ma senza che vi sia alcun contatto corporeo, può al più configurare il delitto di atti osceni o quello di violenza privata ove ne sussistano le condizioni.
Questa la conclusione a cui giungono i giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36742/2018 (qui sotto allegata) che hanno così ridimensionato la grave accusa mossa a uomo condannato per violenza sessuale per essersi masturbato in presenza di una donna.

Gli Ermellini, ribaltando la decisione impugnata, ritengono non sussumibili nell'ambito dell'art. 609-bis c.p. gli episodi di masturbazione commessi dall'imputato in presenza della persona offesa accogliendo così il ricorso dell'uomo che aveva sottolineato come tali atti non si erano estrinsecati in contatti corporei con la vittima, avendone così offeso solo la libertà morale.

Niente violenza sessuale per l'atto di autoerotismo compiuto in presenza di altre persone

Di certo, spiegano i giudici, non può essere messo in discussione il fatto che la masturbazione, in quanto gesto che coinvolge in modo immediato e diretto gli organi genitali, costituisca "atto sessuale", percepito come tale dal condiviso senso comune (a prescindere dal coinvolgimento, nella sua esecuzione, della corporeità sessuale di altre persone).

Tuttavia, la Corte ritiene di aderire all'indirizzo di quella giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che l'atto sessuale cui l'art. 609-bis c.p. fa riferimento deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale, stabilisce la norma, deve essere costretto "a compiere o subire atti sessuali".

Tale requisito, prosegue la sentenza, distingue l'atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri atti che, sebbene significativi di concupiscenza sessuale, siano tuttavia inidonei a intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo".

Pertanto, devono ritenersi esclusi dalla nozione di atti sessuali quei comportamenti che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo o comunque non coinvolgano la corporeità sessuale di quest'ultimo.

I confini tra esibizionismo, voyeurismo e violenza sessuale

Ancora, il Collegio precisa che i reati di violenza sessuale attualmente considerati dal codice penale offendono la libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione della propria corporeità sessuale e non già la libertà morale della persona oppure il pudore e l'onore sessuale come specificazioni della moralità pubblica e del buon costume.

Da tale distinzione si ricava l'ulteriore conclusione che l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni.

Il voyeurismo, invece, può essere ricondotto ad una ipotesi di molestia nei confronti delle persone oggetto della morbosa curiosità, ma non integra violenza sessuale nei confronti delle stesse.

Nel caso di specie, ritiene la Corte che, gli episodi di autoerotismo per come descritti nella sentenza impugnata, debbano qualificarsi come delitti di violenza privata, essendo stata la persona offesa costretta, mediante violenza o minaccia, a tollerarne l'esecuzione. Ciononostante, nella vicenda esaminata gli stessi reati vengono dichiarati estinti per prescrizione.

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