Data: 06/08/2018 08:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La Corte di cassazione, con la sentenza numero 36723/2018 qui sotto allegata, ha confermato l'orientamento gi� espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 8770/2018, ovverosia che a tutti i fatti di responsabilit� medica commessi tra l'entrata in vigore del decreto Balduzzi e l'entrata in vigore della legge Gelli si applica ancora l'articolo 3 comma 1 del decreto legge n. 158/2012 e non l'art. 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge n. 24/2017. E ci� perch� la vecchia norma � pi� favorevole.

Campo di applicazione dell'art. 590-sexies c.p.

L'articolo 590-sexies del codice penale, infatti, prevede una causa di non punibilit� che assume rilevanza solo con riferimento ai fatti che possono essere inquadrati all'interno dell'articolo 589 o dell'articolo 590. Esso, poi, si applica esclusivamente nei casi in cui il medico abbia individuato e adottato le linee guida adeguate al caso concreto e, nell'attuarle, abbia agito con colpa lieve da imperizia. Laddove, invece, vi sia colpa determinata da imprudenza e negligenza o l'azione del medico non sia stata governata da linee-guida o da buone pratiche o queste siano state individuate in maniera inadeguata rispetto al caso concreto o infine vi sia stata colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle linee guida la causa di non punibilit� prevista dalla nuova norma non si applica.

Maggior favore della Balduzzi

Proprio per tale ragione, la norma prevista dal decreto Balduzzi � stata ritenuta pi� favorevole dalla giurisprudenza. Essa, infatti, lo � sia in relazione alle condotte del medico che sono connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia che sia intervenuto nella fase di scelta delle linee guida da applicare.

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