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Data: 16/06/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è il metal detector[Torna su]
Il metal detector è un apparecchio che, tramite onde radio, rileva la presenza delle sostanze metalliche. Il suo impiego è ampio, anche se l'utilizzo più nobile è quello dettato da motivi di sicurezza, come nei Tribunali, per rilevare la presenza di armi da taglio o pistole, in ambito militare, per individuare le mine antiuomo o nelle carceri per i controlli sui detenuti. Come funziona il rilevatore di metalli[Torna su]
Come anticipato, il metal detector trasmette onde radio. Il piatto o bobina all'interno della piastra funge da antenna. Nel momento in cui il metal detector è in fase di ricerca, invia un segnale radio che, se entra nel terreno e non rileva la presenza di nessun metallo, si disperde. Nel momento invece in cui le onde avvertono la presenza di un metallo, questo le fa rimbalzare all'indietro e l'apparecchio emette un suono. Non è infrequente che il metal detector, soprattutto se di qualità medio bassa, invii falsi segnali quando la ricerca avviene sulla terra. Questo perché ci sono terreni ad alto contenuto di minerali, che "ingannano" il rilevatore, inconveniente che non si verifica invece se lo si utilizza sull'acqua dolce, in aria, sul legno o sul vetro. Metal detector: quando è legale usarlo[Torna su]
Il metal detector può essere venduto liberamente ed è utilizzato anche da quanti, appassionati di oggetti antichi o preziosi, lo impiegano per trovare tesori nascosti sotto terra o in fondo al mare. A tale riguardo occorre precisare però che non tutti gli oggetti rinvenuti sotto terra diventano di proprietà di chi li trova. Gli oggetti di valore storico o archeologico infatti, appartengono allo Stato, l'unico legittimo proprietario. Come precisa l'art. 822 c.c. infatti, i beni d'interesse storico, archeologico e artistico appartengono al demanio statale. Chi trova beni culturali di cui all'art. 10 del dlgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con il metal detector quindi, entro 24 ore dalla scoperta, deve farne denuncia al Comune o alla Sovraintendenza competente. Al ritrovatore fortuito il Ministero dovrà:
Cosa fare degli oggetti trovati[Torna su]
Chissà quanti, nel periodo estivo, magari la sera, quando non c'è nessuno a controllare, si avventura nelle spiagge con il proprio metal detector, alla ricerca di catenine, bracciali e anelli smarriti da bagnanti distratti. Qualcuno forse sarà anche orgoglioso dei piccoli tesori rinvenuti nella sabbia, ma è bene sapere che gli oggetti smarriti vanno consegnati alle autorità competenti. L'art. 927 c.c. prevede infatti che: "chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla, senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento." Si ricorda inoltre che, prima che il dlgs n. 7/2016 lo abrogasse, l'art. 647 c.p. puniva con la pena della multa e la reclusione, l'appropriazione di cose smarrite. Oggi invece l'appropriazione di cose smarrite è punito con la sanzione pecuniaria minima di 100 euro e massima di 8000. Dove è proibito l'uso del metal detector?[Torna su]
Alla luce di quanto detto è chiaro che la ricerca archeologica non autorizzata è vietata, in qualsiasi forma. La legge infatti vieta di utilizzare il metal detector nelle vicinanze dei siti archeologici. Il divieto però vale anche per le zone in cui sono previsti vincoli paesaggistici, come i parchi nazionali, per evitare che si deturpi il territorio a causa delle buche scavate nel terreno alla ricerca di chissà che cosa. Al pari delle zone archeologiche anche le spiagge possono essere zona off limits per ricercatori incalliti, se sottoposte vincoli paesaggistici. Per non parlare delle spiagge date in concessione, i cui titolari potrebbero legittimamente vietare di utilizzare il metal detector all'interno del loro stabilimento. Metal detector: punito il possesso ingiustificato[Torna su]
Chi possiede un rilevatore di metalli deve sapere poi che di recente, la legge n. 22/2022 che contiene disposizioni in materia di reati contro il patrimonio, all'art 1, dedicato alle modifiche del codice penale, ha previsto l'introduzione di un nuovo reato che interessa proprio i metal detector. Trattasi dell'art. 707 bis c.p, che punisce il possesso ingiustificato di strumenti per sondare il terreno o di apparecchiature in grado di rilevare in esso la presenza di metalli in determinate aree. Questo quanto previsto dalla norma: "E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge." Leggi anche: - Sicurezza in tribunale: Aiga, intensificare metal detector e controlli - Giudici e avvocati: serve più sicurezza nei tribunali |
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