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Data: 08/08/2018 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Ok al pedagogista/educatore di prossimità che, in qualità di ausiliario del CTU, fornisce supporto alla famiglia per tentare di riorganizzare e facilitare le relazioni tra padre, madre e figlia. È la decisione intrapresa dal Tribunale di Roma, in una sentenza del 4 maggio 2018 (qui sotto allegata) che ha ammesso che un "pedagogista/educatore di prossimità" affiancasse il CTU in qualità di suo ausiliare. Nel dettaglio, il giudice capitolino si era trovato a decidere circa l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento di una bambina nata dalla relazione affettiva intrattenuta da una coppia, cessata poco dopo la nascita della piccola. Da un lato, il padre della bambina aveva esposto di aver incontrato notevoli difficoltà nelle frequentazioni della figlia, ostacolate dalla madre, e quest'ultima, negando le accuse, evidenziava la sua preoccupazione connessa a episodi pregressi dovute alle condotte paterne poco inclini all'assunzione della responsabilità genitoriale. Pertanto, la nomina della CTU si è resa necessaria per valutare la situazione della minore e le capacità genitoriali delle parti. Figli: ok all'ausilio del "pedagogista/educatore"Inoltre, stante la situazione conflittuale e disfunzionale presente al momento dell'instaurazione del ricorso, il giudice ha ritenuto di accogliere anche l'istanza depositata dalla consulente e ha autorizzato la nomina di un ausiliario con funzioni di "pedagogista/educatore di prossimità" allo scopo di attuare "un intervento di Coordinazione Genitoriale attraverso un'azione di supporto alla famiglia, nel tentativo di avviare precocemente il processo di riorganizzazione" delle relazioni triadiche madre-padre-figlia. Compito del pedagogista/educatore, si legge nella richiesta, sarebbe stato quello di svolgere a propria azione a diretto contatto (anche domiciliare) con la coppia genitoriale rilevando le criticità legate ai momenti più conflittuali, suggerendo e attuando, ove possibile, modificazioni relazionali tra i genitori ed educative nei confronti della figlia, riferendo poi al CTU ogni elemento utile alla più ampia valutazione. Per il Tribunale, l'autorizzazione alla nomina del pedagogista di prossimità nell'ambito della CTU si inserisce tra gli interventi finalizzati a rendere non "stereotipati" i provvedimenti in materia di relazioni genitori figli. Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, si legge nella sentenza, la peculiarità della materia impone l'adozione di ogni provvedimento che, anziché limitarsi a fornire risposte teoriche quanto alle cause della disfunzionalità genitoriale, cerchi di fornire soluzioni e interventi concreti per il superamento delle stesse. Per il Tribunale, la necessità di adottare ogni forma di intervento idonea a garantire il pieno ripristino della bigenitorialità discende, oltre che dalle disposizioni normative interne, dalla costante e corretta interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. La CEDU impone agli Stati contraenti non solo "obblighi negativi", ovvero astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare, ma anche "obblighi positivi" diretti ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare. Tali obblighi possono implicare la predisposizioni di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali i quali comprendono tutte le misure propedeutiche al raggiungimento di questo risultato, fornendo risposte non deboli, tempestive ed adeguate al caso concreto. CTU: trasformare la funzione tradizionale per garantire la bigenitorialitàIn presenza di una conflittualità che limiti la capacità di gestire correttamente la relazione genitoriale, è necessario tutelare la bigenitorialità, ovvero l'interesse del minore ad avere pieno accesso ad entrambi i genitori; a tal fine, dovrà essere utilizzato ogni strumento che, nel rispetto del diritto al contraddittorio, consenta di fornire supporto per la crescita delle competenze genitoriali degli adulti e per il superamento delle disfunzionalità della relazione. In questa ottica, per i giudici è necessario che la tradizionale funzione della CTU, diretta alla valutazione della situazione del minore, delle competenze genitoriali delle parti, all'analisi della situazione ambientale e relazionale, estesa anche alla famiglia allargata, si evolva verso una funzione c.d. "trasformativa" finalizzata a superare le criticità rilevate a seguito dell'osservazione. Nell'ambito della consulenza, dunque, l'autorizzazione all'intervento di altri professionisti specializzati che affianchino, nella piena trasparenza e con possibilità per le parti di interloquire nella loro scelta e nella valutazione del loro operato, rappresenta la cornice idonea ad assicurare il pieno contraddittorio, garantendo rispetto ad interventi analoghi maggiore speditezza ed elasticità. Il professionista, individuato quale ausiliario del CTU, potrà infatti adeguare la risposta alle reali necessità di ogni nucleo familiare. In presenza del consenso delle parti alla nomina dell'ausiliario e di trasparenza nella gestione dei costi, le parti hanno visto garantito oltre che il pieno rispetto del principio del contraddittorio, la predeterminazione dei costi dell'intervento e della sua durata Infine, nel caso di specie, l'intervento dell'ausiliaria del CTU con funzioni di pedagogista di prossimità ha avuto effetti estremamente positivi, permettendo alla madre di superare le ansie poste a fondamento delle iniziali resistenze ad una piena frequentazione padre figlia e al padre di superare la tensione creatasi in risposta agli atteggiamenti materni. Conclusione che ha permesso ai giudici di decidere per l'affido condiviso della piccola. |
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