Data: 21/01/2023 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'� il caporalato

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Il caporalato � un fenomeno nato nel dopoguerra e che, stando ai dati ufficiali, colpisce sia il Nord che il Sud d'Italia. Lo sfruttamento del lavoro dei migranti e delle fasce pi� povere viene disciplinato per la prima volta nel 2011, ma � con la legge n. 199/2016, che introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si interviene in maniera pi� decisa. La legge ha avuto il pregio di far emergere ancora di pi� questo illecito vergognoso, ma le misure messe in atto non sono riuscite a risolvere definitivamente questo fenomeno, ancora cos� radicato. Da qui l'adozione del piano triennale 2020-2022 per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato.

Il termine caporalato discende dal termine caporale, ossia colui che per conto dei proprietari agricoli reperisce manodopera a basso costo. Il caporale infatti � un intermediario il cui guadagno � rappresentato da un compenso corrisposto sia dal committente che dal lavoratore.

Come funziona il caporalato

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Il caporalato � un'attivit� che si concentra nelle mani della criminalit� organizzata, con lo scopo di sfruttare il lavoro dei braccianti, anche se non mancano fenomeni simili nell'edilizia, nel commercio e nella ristorazione. Queste le condizioni a cui devono sottostare i lavoratori:

  • stipendi" decisamente inferiori ai minimi salariali,
  • zero contributi e nessuna assicurazione in caso di infortunio;
  • orari di lavoro massacranti che possono raggiungere le 12 ore giornaliere.

Le numerose inchieste giornalistiche di questi anni hanno evidenziato la trasversalit� del fenomeno.

A chi pensa che le vittime del caporalato siano solo i migranti di colore si sbaglia. Moltissimi anche i cittadini dell'est europeo e del sud Italia, tra i quali tante donne, impiegate soprattutto nella raccolta della frutta. Le Regioni maggiormente interessate sono la Puglia e la Calabria, anche se non mancano i caporali neppure in Emilia, Toscana, Lombardia e Piemonte.

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

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Per contrastare il fenomeno del caporalato nel 2011 viene emanato il D.L. n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011), che introduce nel codice penale l'art. 603-bis intitolato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" in seguito riformato dalla legge n. 199/2016.

Cosa prevede l'art. 603 bis del codice penale?

Esso punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chi:

"1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivit� di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno."

Chi ricorre a violenze e minacce � punito con la pena della reclusione da cinque a otto anni e con una multa da 1.000 a 2.000 euro, sempre per ogni lavoratore reclutato. L'articolo precisa che si ha sfruttamento del lavoro in presenza di una o pi� delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi� rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantit� e qualit� del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Rappresentano aggravanti specifiche del reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

  • l'impiego di pi� 3 lavoratori;
  • il fatto che uno o pi� lavoratori siano minorenni;
  • esporre i dipendenti sfruttati in situazioni di grave pericolo, in relazione al tipo di prestazioni e alle condizioni lavorative.

Confisca dei beni e pene accessorie

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L'art. 603 bis 2 c.p. prevede poi che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre ai diritti risarcitori e restitutori che possono essere vantati dalle persone offese, � sempre obbligatorio procedere alla confisca dei beni che sono serviti o sono stati destinati alla commissione del reato o che ne costituiscono il prezzo, prodotto o il profitto, a meno che non appartengano a una persona estranea al reato. Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca dei beni suddetti di cui il responsabile, anche per interposta persona, ha la disponibilit�, si devono confiscare beni di valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Il successivo art. 603 ter c.p. prevede inoltre che la condanna per il reato di cui all'art. 603 bis comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

  • l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,
  • il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-contratti;
  • l'esclusione per un periodo di 2 anni (5 in caso di recidiva art 99 comma 2 n. 1, 2 e 3) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonch� dell'Unione europea, relativi al settore di attivit� in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

Controllo giudiziario e rimozione condizioni di sfruttamento

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Se sussistono le condizioni per procedere al sequestro, il giudice pu� disporre al posto di questa misura, il controllo giudiziario dell'azienda in cui cui e' stato commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro se l'interruzione dell'attivit� pu� avere riflessi negativi sull'occupazione e sul valore economico dell'azienda.

Il Giudice nomina inoltre uno o pi� amministratori giudiziari che devono affiancare l'imprenditore per garantire il rispetto delle regole, impedire la reiterazione del reato di sfruttamento e regolarizzare i lavoratori.

Misure per favorire il lavoro regolare

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La legge del 2016 tenta inoltre di incentivare la regolarit� del lavoro agricolo:

  • ampliando il novero dei soggetti coinvolti nell'intermediazione dei lavoratori che, tramite convenzioni, possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualit�;
  • incrementando i controlli periodici sull'andamento del mercato del lavoro agricolo;
  • promuovendo politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro nero;
  • incentivando con varie misure il trasporto regolare dei lavoratori agricoli.

Piani di intervento anche per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori agricoli stagionali e obiettivi di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Piano triennale per contrastare il caporalato

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Il 20 febbraio 2020 la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro del settore agricolo ha fatto un ulteriore passo in avanti grazie all'approvazione del Piano Triennale 2020-2022. Il piano si fonda su quattro assi strategici: prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione e assistenza, reintegrazione socio lavorativa. Per ogni asse sono previste 10 azioni d'intervento, alcune di natura preventiva, altre invece di tipo assistenziale per proteggere le vittime del caporalato e aiutarle nella fase del reinserimento lavorativo. Un progetto a cui hanno partecipato i rappresentanti dei datori di lavoro, i lavoratori agricoli e le istituzioni centrali e periferiche, che si dovranno impegnare per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano.

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