Data: 09/08/2018 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l'autorizzazione dell'autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore. La seconda messa in rete, infatti, porta la fotografia a disposizione di un pubblico nuovo così realizzandosi una comunicazione al pubblico che necessita di un nuovo assenso del fotografo.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza (qui sotto allegata) riguardante la Causa C-161/17. Il rinvio pregiudiziale, a opera della Corte Federale Tedesca, ha riguardato nel dettaglio l'interpretazione dell'art. 3, parafrago 1, della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La vicenda

La questione origina dalla controversia tra un Land tedesco e un fotografo che lamentava l'utilizzo non autorizzato di una sua fotografia: il fotografo aveva autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare una delle sue foto che, poi, era stata scaricata da un'alunna di una scuola situata nella circoscrizione di tale Land che l'aveva utilizzata al fine di illustrare un progetto scolastico pubblicato da tale scuola su un altro sito Internet.
Il fotografo, precisando di aver concesso un diritto d'uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio, riteneva che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola avesse violato il suo diritto d'autore.
Alla CGUE viene chiesto, nel dettaglio, se la nozione di "comunicazione al pubblico", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet.

La nozione di "comunicazione al pubblico"

Gli Eurogiudici ritengono di fornire risposta affermativa alla questione rammentando, innanzitutto, che una fotografia può essere protetta dal diritto d'autore, a condizione che costituisca una creazione intellettuale dell'autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le libere scelte creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale fotografia.
La richiamata disposizione, infatti, prevede che gli Stati membri attribuiscano agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere. Salve le eccezioni e limitazioni tassativamente previste dalla stessa direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un'opera effettuata da un terzo in assenza di un previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell'autore di detta opera.
La nozione di comunicazione al pubblico, spiega la Corte, deve essere intesa in sensi ampio posto che la direttiva persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.
La nozione di "comunicazione al pubblico", spiegano i giudici, consta di due elementi cumulativi, vale a dire di un "atto di comunicazione" di un'opera e della comunicazione di quest'ultima a un "pubblico".

Foto da un sito pubblicata su un altro? Necessario l'assenso

Nel caso di specie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come "messa a disposizione" e, di conseguenza, come "atto di comunicazione", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
Inoltre, la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera.
Infatti, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d'autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest'ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l'opera è stata ulteriormente messa in rete senza l'autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti.
Sul punto, i giudici operano una distinzione con la messa a disposizione di opere protette tramite un collegamento cliccabile che rimanda ad un altro sito Internet sul quale la comunicazione iniziale è stata effettuata.
A differenza dei collegamenti ipertestuali che, secondo la giurisprudenza della Corte, contribuiscono segnatamente al buon funzionamento di Internet permettendo lo scambio di informazioni, la messa in rete su un sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore di un'opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l'accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo.
Pertanto, i giudici concludono ritenendo che la nozione di "comunicazione al pubblico", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet.

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