Data: 14/04/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine �sordomuto� e' sostituito con l'espressione �sordo�. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente: �Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio�. LaPrevidenza.it, 22/03/2006 Legge 20.2.2006 n� 95 ? G.U. n� 63 del 16.3.2006
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