Data: 10/08/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati i tre elenchi aggiornati (sotto allegati) degli enti di ricerca, di volontariato e delle associazioni sportivo dilettantistiche che hanno fatto domanda d'iscrizione dopo i termini ordinari del 7 maggio e del 30 aprile 2018. Gli ultra ritardatari possono presentare domanda telematicamente fino al primo ottobre. Stesso termine anche per chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva, ai quali � chiesto il versamento di 250,00 euro tramite il modello F24 nel rispetto dell'art 2, comma 2 DL n. 16/2012.

Cinque per mille: pubblicati gli elenchi aggiornati

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i tre elenchi aggiornati di coloro che hanno fatto domanda per beneficiare del contributo del 5X1000 dopo i termini ordinari di scadenza:

  • il 7 maggio 2018 per gli enti del volontariato;
  • stesso termine per le associazioni sportive dilettantistiche;
  • il 30 aprile 2018 per gli enti di ricerca scientifica del Miur.

Cinque per mille: per i ritardatari tempo fino all'1 ottobre

L'Agenzia delle Entrate comunica per� che, coloro che non sono iscritti negli elenchi permanenti e che non hanno presentato domanda entro il termine del 7 maggio 2018, hanno tempo fino al primo di ottobre, per farlo telematicamente.

Stessa scadenza anche per inviare la dichiarazione sostitutiva da parte:

  • degli enti di volontariato alle Direzioni Regionali;
  • delle associazioni sportive dilettantistiche agli uffici territoriali del Coni,
  • e dagli enti della ricerca scientifica al Miur,

tutti tenuti a versare 250,00 euro compilando il modello F24, indicando come codice tributo 8115.

A stabilirlo, il comma 2 del'art. 2 del DL n. 16/2012, secondo il quale: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalit� stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

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