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Data: 10/08/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'assicuratore non deve alcun indennizzo all'assicurato che ha stipulato una polizza furto/incendio laddove vi sia stata una responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento, ovvero qualora il furto dell'auto chiusa in un box sia stato agevolato dal fatto che le chiavi della vettura si trovavano all'interno dello stesso locale, in prossimità del veicolo. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, nella sentenza n. 2459/2018 (qui sotto allegata) chiamato a pronunciarsi in tema di azione di pagamento di indennizzo assicurativo da polizza di responsabilità civile. La vicendaL'attrice, titolare di una polizza furto/incendio, aveva convenuto in giudizio la società di assicurazione per ottenere un indennizzo a seguito del furto della propria auto da parte di ignoti che avevano forzato il box in cui si trovava il veicolo. Tuttavia, per l'assicurazione è inoperante la garanzia furto: il contratto stipulato, spiega la convenuta, esclude il diritto all'indennizzo per il furto se al momento dell'evento le chiavi d'accensione si trovavano all'interno o in prossimità del veicolo assicurato. Nel caso in esame, infatti, le chiavi dell'auto rubata erano state all'interno di una cassetta esterna all'interno del predetto box. I giudici partenopei, dando ragione all'assicurazione, rilevano come questa abbia correttamente dedotto e fornito prova del fatto impeditivo del diritto di credito (all'indennizzo) azionato dall'istante. Dalla prospettazione dei fatti resa dall'attrice, infatti, è emersa una violazione da parte dell'assicurato della condizione prevista dal contratto di polizza che esclude la copertura assicurativa per il furto nel caso in cui il contraente non consegni alla compagnia assicuratrice il set completo di chiavi di accensione, ovvero se il furto è agevolato dalla presenza delle chiavi dell'auto all'interno o in prossimità del veicolo. Assicurazioni: niente indennizzo per il furto d'auto se le chiavi sono vicine al veicoloInoltre tale fattispecie, rammenta il Tribunale, rientra nell'ipotesi di colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 c.c., a tenore del quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento (ex multis Cass. 7763/2005). Inutile per l'assicurata dedurre che "l'auto sarebbe stata riposta in un box chiuso con serratura manuale", di cui è stata fornita prova dell'effrazione, e che le chiavi d'accensione dell'auto sarebbero state riposte sì all'interno del box ma "occultate in apposita scatola contenuta in un mobiletto", come dichiarato in sede di denuncia. Non vi è dubbio che la pacifica circostanza che le chiavi di accensione del veicolo fossero state poste comunque nello stesso box in cui si trovava l'autovettura rubata, ha concorso in maniera determinante nella causazione dell'evento - furto. L'attrice pertanto, con tale imprudente condotta, ha senz'altro concorso con colpa grave nella determinazione dell'evento stesso e si è resa contrattualmente inadempiente a norma di polizza. Il Tribunale precisa, infine, che, in via generale, il principio di cui all'art. 1900 c.c. trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso. |
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