Data: 13/08/2018 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Una breve guida alle malattie professionali riconosciute dall'Inail per causa di servizio, contenute nelle tabelle allegate al DM del 2008, che riguardano le patologie contratte nei settori dell'industria e dell'agricoltura ricollegabili all'esposizione a certe sostanze, ad alcune lavorazioni e all'ambiente. Con un cenno alle differenze disciplinari dell'asbesto e della silicosi e al sistema misto, sancito dalla sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, che ha offerto la possibilità al lavoratore di dimostrare di aver contratto una malattia, non ricompresa tra quelle elencate nelle tabelle, sempre per causa di servizio.

Indice:

Malattie professionali: assicurazione Inail

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Per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, a tutela del proprio dipendente o parasubordinato, deve stipulare un'assicurazione obbligatoria. Spetta all'Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestire questo contratto assicurativo per tutelare tutti quei lavoratori che, per il tipo di attività o per le sostanze che sono costretti a maneggiare, svolgono lavori rischiosi.

Con la stipula dell'assicurazione Inail il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile derivante dai danni riportati dai propri dipendenti durante l'attività lavorativa. Al risarcimento infatti provvederà direttamente l'Istituto, riconoscendo al dipendente vittima d'infortunio o malattia professionale una quota capitale o una rendita, in base alla gravità della patologia riportata. Per alcune patologie inoltre l'Inail riconosce prestazioni mediche e riabilitative.

Malattie professionali per causa di servizio e ambientali

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Le malattie professionali per causa di servizio sono tutte quelle patologie che agiscono gradualmente sull'organismo, in forma diretta ed efficiente. Esse cioè devono costituire l'origine prevalente o esclusiva dell'invalidità, contratte dal lavoratore durante e a causa delle mansioni lavorative svolte o dell'ambiente in cui opera (rischio ambientale).

Malattie professionali: tipologie

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Esistono due tipi di malattie professionali:

  • tabellate, ossia quelle contenute nelle Tabelle allegate al D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 che elencano quelle industriali e agricole provocate dalle lavorazioni indicate e denunciate entro il periodo massimo di indennizzabilità;
  • non tabellate, sono le malattie non incluse nelle tabelle, di cui il lavoratore assicurato può dimostrarne l'origine professionale. Questo perché la sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema misto.

Malattie professionali tabellate

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Le malattie tabellate sono quelle che sollevano il lavoratore dall'onere di provare l'origine professionale della malattia. Egli infatti deve solo:

  • dimostrare che è stato adibito e certe lavorazioni o esposto al rischio ambientale connesso;
  • provare la presenza della malattia;
  • e denunciare la patologia nei termini massimi previsti per l'indennizzabilità.

In presenza delle suddette condizioni si presume che la malattia abbia origine professionale. Le malattie professionali contenute all'interno delle Tabelle Inail sono riferite al settore dell'industria (85) e dell'agricoltura (24) e sono classificate in base alle sostanze che le provocano e alle lavorazioni. Le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" aggiornate e modificate dal decreto del 9 aprile 2008 del Ministero Del Lavoro e Della Previdenza Sociale, sono presenti a fondo pagina in formato pdf.

Silicosi e asbestosi

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Le malattie professionali come la silicosi e l'asbestosi sono sottoposte a un regime disciplinare particolare, perché patologie tipiche delle lavorazioni. Per esse infatti non è richiesto che siano contratte "nell'esercizio" delle lavorazioni esercitate.

A differenza di quanto previsto per le malattie professionali tabellate:

  • nel valutare il danno si deve tenere conto anche delle altre patologie a carico dei polmoni e dell'apparato cardiocircolatorio;
  • mentre, per quanto riguarda la denuncia, non è previsto un termine massimo d'indennizzabilità dal momento in cui l'attività rischiosa è cessata.


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