Data: 13/08/2018 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Una breve guida alle malattie professionali riconosciute dall'Inail per causa di servizio, contenute nelle tabelle allegate al DM del 2008, che riguardano le patologie contratte nei settori dell'industria e dell'agricoltura ricollegabili all'esposizione a certe sostanze, ad alcune lavorazioni e all'ambiente. Con un cenno alle differenze disciplinari dell'asbesto e della silicosi e al sistema misto, sancito dalla sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, che ha offerto la possibilit� al lavoratore di dimostrare di aver contratto una malattia, non ricompresa tra quelle elencate nelle tabelle, sempre per causa di servizio.

Indice:

Malattie professionali: assicurazione Inail

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Per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, a tutela del proprio dipendente o parasubordinato, deve stipulare un'assicurazione obbligatoria. Spetta all'Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestire questo contratto assicurativo per tutelare tutti quei lavoratori che, per il tipo di attivit� o per le sostanze che sono costretti a maneggiare, svolgono lavori rischiosi.

Con la stipula dell'assicurazione Inail il datore di lavoro � esonerato dalla responsabilit� civile derivante dai danni riportati dai propri dipendenti durante l'attivit� lavorativa. Al risarcimento infatti provveder� direttamente l'Istituto, riconoscendo al dipendente vittima d'infortunio o malattia professionale una quota capitale o una rendita, in base alla gravit� della patologia riportata. Per alcune patologie inoltre l'Inail riconosce prestazioni mediche e riabilitative.

Malattie professionali per causa di servizio e ambientali

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Le malattie professionali per causa di servizio sono tutte quelle patologie che agiscono gradualmente sull'organismo, in forma diretta ed efficiente. Esse cio� devono costituire l'origine prevalente o esclusiva dell'invalidit�, contratte dal lavoratore durante e a causa delle mansioni lavorative svolte o dell'ambiente in cui opera (rischio ambientale).

Malattie professionali: tipologie

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Esistono due tipi di malattie professionali:

  • tabellate, ossia quelle contenute nelle Tabelle allegate al D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 che elencano quelle industriali e agricole provocate dalle lavorazioni indicate e denunciate entro il periodo massimo di indennizzabilit�;
  • non tabellate, sono le malattie non incluse nelle tabelle, di cui il lavoratore assicurato pu� dimostrarne l'origine professionale. Questo perch� la sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema misto.

Malattie professionali tabellate

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Le malattie tabellate sono quelle che sollevano il lavoratore dall'onere di provare l'origine professionale della malattia. Egli infatti deve solo:

  • dimostrare che � stato adibito e certe lavorazioni o esposto al rischio ambientale connesso;
  • provare la presenza della malattia;
  • e denunciare la patologia nei termini massimi previsti per l'indennizzabilit�.

In presenza delle suddette condizioni si presume che la malattia abbia origine professionale. Le malattie professionali contenute all'interno delle Tabelle Inail sono riferite al settore dell'industria (85) e dell'agricoltura (24) e sono classificate in base alle sostanze che le provocano e alle lavorazioni. Le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" aggiornate e modificate dal decreto del 9 aprile 2008 del Ministero Del Lavoro e Della Previdenza Sociale, sono presenti a fondo pagina in formato pdf.

Silicosi e asbestosi

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Le malattie professionali come la silicosi e l'asbestosi sono sottoposte a un regime disciplinare particolare, perch� patologie tipiche delle lavorazioni. Per esse infatti non � richiesto che siano contratte "nell'esercizio" delle lavorazioni esercitate.

A differenza di quanto previsto per le malattie professionali tabellate:

  • nel valutare il danno si deve tenere conto anche delle altre patologie a carico dei polmoni e dell'apparato cardiocircolatorio;
  • mentre, per quanto riguarda la denuncia, non � previsto un termine massimo d'indennizzabilit� dal momento in cui l'attivit� rischiosa � cessata.


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