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Data: 12/08/2018 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Se viene richiesto al Tribunale di revocare l'amministratore di condominio non può pretendersi in automatico che il giudice provveda anche a nominare uno nuovo: tale compito, infatti, spetta all'assemblea condominiale allo scopo di scegliere un nuovo soggetto che sostituisca quello revocato giudizialmente. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano nel decreto n. 955/2018 (qui sotto allegato) pronunciato nell'ambito di una procedura di richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, comma 11 del Codice civile a seguito di gravi irregolarità nella gestione condominiale. Dopo aver analizzato compitamente la vicenda, i giudici meneghini ritengono meritevoli di accoglimento le doglianze atte a determinare la revoca dell'amministratore. Condominio: alla revoca giudiziale non segue nuova nominaNon trova accoglimento, invece, la domanda di nomina giudiziale di un nuovo amministratore. Il Tribunale, infatti, richiama che questa nuova nomina spetta all'assemblea e, solo ove questa non vi provveda, interviene l'autorità giudiziaria (art. 1129, comma 1, c.c.). La decisione si pone in linea un precedente dello stesso Tribunale di Milano (cfr. decreto 3364/2016) che aveva qualificato come "extrema ratio" la nomina del nuovo amministratore da parte del Collegio. Per procedervi, deve essere data prova dell'impossibilità dell'assemblea di condominio di provvedere alla nuova nomina, non essendo consentito al Tribunale di sostituirsi alla volontà assembleare in mancanza di evidente prova della impossibilità del suo funzionamento e della sua inerzia. La Corte d'Appello di Torino (per approfondimenti: Condominio: non basta una condanna in primo grado per revocare l'amministratore) chiamata a valutare in sede d'impugnazione la domanda di revoca giudiziale di un amministratore, ha ritenuto che, prima di procedere giudizialmente, sarebbe stato necessario convocare l'assemblea affinché questa si pronunciasse sulla revoca dell'amministratore. La revoca giudiziale dell'amministratoreSi rammenta che, a norma del codice civile, la revoca dell'amministratore può essere deliberata in via ordinaria e in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. In subordine può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, se l'amministratore ha omesso di informare l'assemblea di azione legale nei confronti del condominio esorbitanti dalle sue attribuzioni, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità (per approfondimenti: L'amministratore del condominio). In tal caso, andrà avanzato ricorso al Tribunale allegando ogni documento utile a sostegno della richiesta (es. verbale di assemblea ecc.): il giudice si occuperò, poi, di valutare le irregolarità nella gestione ed è necessario che esse determinino un grave danno per il condominio. Il Giudice, con decreto, fissa l'udienza e il termine entro il quale il ricorrente deve notificarlo alle altre parti. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato dopo aver sentito l'amministratore. |
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