Data: 13/08/2018 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza del 24 aprile 2018 (sotto allegata), ha condiviso e confermato l'orientamento giurisprudenziale sancito da diverse Cassazioni, secondo cui, l'approvazione in blocco delle condizioni generali del contratto, di cui alcune vessatorie e altre no, non soddisfa il requisito della specifica accettazione per iscritto (art. 1341 cc. co. 2) delle clausole sfavorevoli al contraente debole, perché attraverso questo richiamo generale, non ha l'esatta percezione delle condizioni a lui applicate.

La vicenda processuale

La controversia nasce dall'opposizione del debitore principale e dai fideiussori a un decreto ingiuntivo, ottenuto da un istituto di credito, in cui hanno eccepito:

  • la litispendenza rispetto al giudizio in precedenza instaurato davanti al Tribunale di Agrigento, per ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di un loro debito nei confronti della banca;
  • l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovuta alla nullità della clausola vessatoria contenuta nell'art. 26 del contratto, in cui era indicata la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, non approvata specificamente per iscritto;
  • l'insussistenza nel merito del credito vantato, a causa dell'invalidità del contratto e all'illegittimità del conteggio dovuta all'usura, all'anatocismo vietato, alle commissioni di massimo scoperto e a spese non pattuite.

La sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie non costituisce approvazione specifica

Nella sede che qui interessa, il Tribunale di Reggio Emilia ha rilevato come, nel caso concreto, il modulo predisposto unilateralmente dalla banca, che prevede l'approvazione specifica per iscritto di 16 clausole, molte delle quali non vessatorie, conteneva però la clausola che sanciva la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, da ritenersi nulla, in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto.

Il Tribunale in diritto infatti ha precisato che: "per quanto riguarda l'opposizione relativa alle clausole vessatorie con orientamento pacifico ed incontrastato, che questo Tribunale condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 2970/2012, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 57748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998).

Per ulteriori approfondimenti leggi anche:

- Le clausole vessatorie

- Le clausole vessatorie e la sottoscrizione in blocco delle condizioni generali di contratto

- Cassazione: clausola vessatoria valida anche se illeggibile


Tutte le notizie