Data: 14/08/2018 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Dopo la notifica di un atto di precetto, la regola generale prevista dal nostro ordinamento - e sancita dall'articolo 482 del codice di procedura civile - stabilisce che prima dell'avvio dell'esecuzione forzata sia necessario attendere un determinato termine, che è quello indicato nel precetto e che può essere massimo di novanta giorni. In ogni caso, l'esecuzione non può essere iniziata prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.

Se non è rispettata tale prescrizione, il pignoramento è nullo e il vizio può essere fatto valere nel termine di venti giorni dalla sua notifica con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile.

L'esenzione del termine

Lo stesso articolo 482, tuttavia, dà una possibilità di deroga a tale regola.

In particolare in esso si stabilisce che è possibile procedere a esecuzione immediata, con o senza cauzione, se vi è pericolo nel ritardo e il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato la abbiano autorizzata.

Si tratta dei casi in cui ci sia il rischio concreto che il debitore trasferisca o nasconda determinati beni (come l'argenteria, i televisori e così via), così compromettendo la tutela del creditore e la sua possibilità di soddisfarsi.

L'autorizzazione all'esenzione del termine è data, previa istanza, con decreto che è scritto in calce al precetto ed è trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificare.

Modello per l'istanza

Per poter chiedere l'autorizzazione all'esenzione del termine è possibile utilizzare il seguente fac-simile.

Tribunale di _______________

Istanza ex art. 482 c.p.c.

Per _________________, nato a _____________ il ___________ e residente in _____________ via ___________________ n. ____ (C.F.: __________________), rappresentato e difeso dall'Avv. _______________ del Foro di ________________ (C.F.: _________________ - fax: __________________ - p.e.c.: _________________), presso il cui studio sito in ___________________ via ________________ n. ____ è elettivamente domiciliato.


Premesso che

- il sig. ______________ è creditore nei confronti del sig. _________ della somma di Euro _____________, come da titolo esecutivo allegato in copia;

- sussiste il rischio che il ritardo nell'esecuzione comporti l'impossibilità per l'istante di soddisfare il proprio credito, in quanto __________;

- per tali ragioni l'attesa del decorso del termine di dieci giorni dalla notifica del precetto mette concretamente in pericolo la fruttuosità dell'esecuzione forzata;

- sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 482 c.p.c. per la concessione dell'esenzione del termine.

Tutto ciò premesso, il sig. __________ come sopra rappresentato e difeso

chiede

di essere autorizzato a procedere immediatamente ad esecuzione forzata nei confronti del sig. ______, con esenzione del termine di cui all'art. 482 c.p.c. e con eventuale fissazione di cauzione.

Si allega:

1. copia titolo esecutivo

2. originale atto di precetto

3. …..

Luogo, data ________

Avv. _____________

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