Data: 14/08/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Lo scorso 8 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto attuativo della legge-delega n. 163/2017 (qui sotto allegato) che si occupa di attuare la direttiva UE n. 2016/1065 per quanto riguarda il trattamento dei voucher.
Nel dettaglio, rammenta il comunicato Stampa di palazzo Chigi, la direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei c.d. buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonch� al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale.
Il provvedimento licenziato dall'esecutivo, quindi, segna il primo passo per recepire in ambito nazionale le disposizioni sulla disciplina IVA riguardante l'emissione e la circolazione dei voucher. In particolare le modificazioni apportare coinvolgono il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni, rimesse ora al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, dovranno diventare operative a decorrere dal prossimo 1� gennaio 2019 e avranno effetto sui voucher emessi da tale data posto che, per espressa previsione della direttiva, la nuova disciplina armonizzata non coinvolger� i titoli precedentemente emessi.

Buoni corrispettivo: cosa sono

Il decreto, integrando il d.P.R. n. 633/1972, fornisce una definizione di buono corrispettivo che viene individuato in uno strumento contenente l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identit� dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Buono corrispettivo monouso

Un buono corrispettivo si intender� "monouso", secondo il nuovo testo, se al momento della sua emissione sar� nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo d� diritto. Ogni trasferimento di di tale buono, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo d� diritto, costituir� effettuazione di detta cessione o prestazione.
Se la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso d� diritto � un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, l'operazione sar� rilevante ai fini IVA e si considerer� resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Buono corrispettivo multiuso

Un buono corrispettivo si considerer� multiuso, invece, laddove al momento della sua emissione non sia nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo d� diritto.
Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo d� diritto, precisa il testo, non costituir� effettuazione di detta cessione o prestazione.
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso d� diritto si considerer� effettuata al verificarsi degli eventi assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili saranno autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.

Buono corrispettivo: la base imponibile

Lo schema, infine, chiarisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta sar� costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.
Se il buono-corrispettivo multiuso � usato solo parzialmente, la base imponibile � pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.
La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, sar� costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

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