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Data: 14/08/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Lo scorso 8 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto attuativo della legge-delega n. 163/2017 (qui sotto allegato) che si occupa di attuare la direttiva UE n. 2016/1065 per quanto riguarda il trattamento dei voucher. Nel dettaglio, rammenta il comunicato Stampa di palazzo Chigi, la direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei c.d. buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale. Il provvedimento licenziato dall'esecutivo, quindi, segna il primo passo per recepire in ambito nazionale le disposizioni sulla disciplina IVA riguardante l'emissione e la circolazione dei voucher. In particolare le modificazioni apportare coinvolgono il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le disposizioni, rimesse ora al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, dovranno diventare operative a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019 e avranno effetto sui voucher emessi da tale data posto che, per espressa previsione della direttiva, la nuova disciplina armonizzata non coinvolgerà i titoli precedentemente emessi.
Buoni corrispettivo: cosa sono[Torna su] Il decreto, integrando il d.P.R. n. 633/1972, fornisce una definizione di buono corrispettivo che viene individuato in uno strumento contenente l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Buono corrispettivo monouso[Torna su] Un buono corrispettivo si intenderà "monouso", secondo il nuovo testo, se al momento della sua emissione sarà nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di di tale buono, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto, costituirà effettuazione di detta cessione o prestazione. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto è un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, l'operazione sarà rilevante ai fini IVA e si considererà resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo. Buono corrispettivo multiuso[Torna su] Un buono corrispettivo si considererà multiuso, invece, laddove al momento della sua emissione non sia nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto, precisa il testo, non costituirà effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considererà effettuata al verificarsi degli eventi assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili saranno autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta. Buono corrispettivo: la base imponibile[Torna su] Lo schema, infine, chiarisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta sarà costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, sarà costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. |
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