Data: 15/08/2018 10:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Violazione deontologica per l'avvocato d'ufficio che non si presenta in udienza, comunicata per tempo, e senza che sussista legittimo impedimento o comunicazione tempestiva all'autorità ovvero indicazione di un sostituto nella difesa. È quanto ha sancito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 61/2018 (sotto allegata).

La vicenda

A seguito della comunicazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Consiglio dell'ordine locale esaminava il caso di un diensore d'ufficio che non presenziava all'udienza celebrata innanzi il medesimo tribunale senza addurre alcuna giustificazione circa la propria assenza. Il Coa infliggeva all'avvocato la sanzione disciplinare dell'ammonimento per violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 8 Cdf e l'inadempimento del mandato ex art. 38 Cdf.

L'avvocato impugnava il provvedimento chiedendo l'annullamento della sanzione, lamentando inadeguata motivazione e attribuendo l'assenza a un mero disguido organizzativo che dipendeva da un forte stress psicologico che lo affliggeva all'epoca dei fatti.

Avvocato non si presenta in udienza, sanzionato

Il Cnf respinge il ricorso e conferma il comportamento deontologicamente scorretto.

L'avvocato, si legge in sentenza, "ha tenuto un comportamento censurabile in quanto ha agito senza coscienza e diligenza, ha omesso di dare comunicazione della sua assenza al Tribunale e non si è preoccupato di incaricare della difesa della sua assistita un altro collega".
L'illiceità del comportamento e la responsabilità pertanto "devono considerarsi provati e non può farsi luogo ad una diversa valutazione del suo comportamento alla luce delle considerazioni sopra esposte che inibiscono di valutarlo come legittimo".

Per cui la sanzione dell'avvertimento è ritenuta dal Cnf "equa e giusta".


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