Data: 18/08/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il presupposto per ottenere il divorzio �, in linea generale, la preventiva separazione dei coniugi per un determinato periodo di tempo, decorso il quale si potr� chiedere e ottenere il definitivo scioglimento del legame coniugale.

Durata della separazione

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In particolare, sino al 2015 il divorzio era possibile solo dopo che erano decorsi tre anni dalla separazione dei coniugi, indipendentemente dalla natura giudiziale o consensuale della stessa.

Con la riforma apportata dalla legge numero 55/2015 � invece stato introdotto il cd. divorzio breve. In sostanza, oggi i tempi per divorziare si sono notevolmente ridotti e variano a seconda della natura della separazione.

In particolare, se la separazione � stata consensuale il divorzio potr� essere chiesto gi� dopo sei mesi da quando la stessa � avvenuta; occorrer� invece attendere un anno in caso di separazione giudiziale.

Sospensione dei termini per divorziare

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In alcuni casi, i termini per divorziare rimangono sospesi.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui, durante la separazione, i coniugi si sono riconciliati. Ci� avviene, ad esempio, nel caso in cui gli stessi abbiano iniziato nuovamente a convivere.

Tempi per divorziare

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In ogni caso, una volta che i coniugi si siano separati e che siano decorsi i termini fissati dalla legge, si potr� chiedere il divorzio, che verr� dichiarato con tempistiche differenti.

Se vi � accordo tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio avverr� in poco tempo e ad esso potr� giungersi rivolgendosi al Tribunale, recandosi in Comune ove possibile o ricorrendo alla negoziazione assistita da avvocati.

Le tempistiche si allungano e sono variabili a seconda della conflittualit� sussistente tra i coniugi in caso di divorzio giudiziale, che comporta l'instaurazione di una vera e propria causa dinanzi al Tribunale per determinare tutti gli aspetti che regoleranno la conclusione del legame coniugale.

Scioglimento del matrimonio senza separazione

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Va comunque detto che, in alcuni casi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio pu� essere domandato da uno dei coniugi anche se non vi � stata separazione.

Si tratta, sostanzialmente, delle seguenti ipotesi:

  • il matrimonio non � stato consumato,
  • vi � stata una condanna per reati particolarmente gravi commessi in ambito familiare,
  • � passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso,
  • l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio.


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