Data: 26/08/2018 21:00:00 - Autore: Corrado C. Manni
Avv. Corrado C. Manni - Il c.d. Codice del Consumo (D. lgs n.206/2005) si pone l'obiettivo di tutelare il consumatore nei rapporti di vendita e/o cessione di beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo il consumatore � inteso come "persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attivit� imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Il professionista viene, invece, definito come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivit� imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".

Per pratica commerciale, ai sensi del D. lgs n.206/2005, inoltre si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicit� diffusa con ogni mezzo e il marketing, posta in essere dal professionista in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori.

Al fine di garantire un'effettiva tutela al consumatore, il D.lgs n. 206/2005 definisce quali sono le pratiche commerciali scorrette, vale a dire, quelle attivit� poste in essere dal professionista che siano tali da coartare la libera volont� di scelta del consumatore riguardo ai prodotti da procurarsi.

La pratica commerciale � scorretta quando in contrasto con il principio della diligenza professionale e sia idonea a falsare il comportamento economico del consumatore al quale � diretta.

Tra le pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo annovera le pratiche commerciali aggressive, ovvero le pratiche commerciali che limitano considerevolmente la libert� di scelta o di comportamento del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, determinando un indebito condizionamento mediante lo sfruttamento di una posizione di potere (Art. 18 lett. l), D. lgs. n. 206/2005).

Le problematiche dei nuovi abbonamenti Dazn

Come ben noto, per la stagione calcistica professionistica 2018/2019 i diritti di trasmissione dei match della Serie A sono stati ripartiti tra due emittenti, vale a dire l'emittente televisiva Sky e la piattaforma digitale Dazn.

Le politiche pubblicitarie ed i contratti offerti dalle indicate emittenti possono essere foriere di violazione delle indicate disposizioni del Codice del Consumo.

La individuata ripartizione dei diritti di trasmissione televisiva/digitale potrebbe, infatti, comportare un pesante vincolo decisionale per il consumatore, tale da determinare gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

Ci� in quanto, in primis, il consumatore � costretto alla sottoscrizione di un doppio abbonamento, qualora voglia essere certo di poter seguire tutte le partite della squadra di calcio per cui tifa, con un sensibile incremento del costo dell'abbonamento annuale, rispetto al prezzo alle scorse stagioni.

In secondo luogo � da evidenziare inoltre che le emittenti non specificano in sede di sottoscrizione del contratto di abbonamento le partite che saranno trasmesse nel corso della stagione calcistica. Ci� determina la violazione dell'articolo 24 del Codice del Consumo in quanto il professionista esercita un indebito condizionamento sul tifoso/consumatore contraente ad aderire due abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio che non garantisce un oggetto del contratto scelto dal consumatore.

La mancata indicazione comporta, dunque, l'obbligo di sottoscrizione di un contratto di abbonamento avente un oggetto indefinito, in quanto non sono dichiarate sin da subito quali sono le partite che verranno trasmesse.

In altri termini, il consumatore ma non potr� sapere quali saranno le partite trasmesse, il tutto dipender� dall'orario e dal giorno del match. Una situazione di palese e grave disagio per gli utenti tv del calcio.

Le menzionate pratiche comportano anche una possibile violazione delle disposizioni del codice civile in tema di validit� del contratto, in quanto l'oggetto dell'abbonamento non � determinato ab origine.

Anche con riferimento alla determinabilit� dell'oggetto vi � da osservare che sulla stessa non incide in alcun modo il diritto/potere decisionale del consumatore, in quanto le partite trasmesse saranno indicate di volta in volta dall'emittente in base alla decisione della Lega Seria A, ci� in palese violazione del principio di tutela del contraente debole, nonch� del principio di parit� di posizioni e condizioni contrattuali tra professionista e consumatore, sancito dal Codice del Consumo.

Le pratiche suindicata, inoltre, determinano una inosservanza della normale diligenza del professionista, sancita ex D.lgs 206/2005, il quale si riserva il potere di imporre la conformit� del servizio prestato a quanto scelto dal consumatore nel contratto, senza che su di essa possa intervenire alcun potere decisionale del consumatore stesso (Cfr. art. 33, 2�comma lett. p) del D.lgs. 206/2005).

Alle indicate problematiche � da aggiungere che i contenuti dell'emittente Dazn sono trasmissibili solo su supporti smartphone, computer e smart-tv, il che va a discapito del consumatore medio, che sar� costretto a guardare gli indicati eventi sportivi su supporti di piccole dimensione, ovvero dovr� acquistare un televisore smart di ultima generazione, con conseguente aggravio di costi a suo carico.

Tenuto conto delle indicate criticit� � auspicabile un intervento dell'Autorit� Garante per la concorrenza ed il mercato, di modo da ricondurre ad equit� i diritti dei tifosi e degli appassionati in merito alla visione dei canali dedicati alle indicate manifestazioni sportive.

Studio Legale Bove Manni - studiolegalebovemanni@gmail.com


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