Data: 27/08/2018 09:00:00 - Autore: Roberto Paternic�
di Roberto Paternic� - Al culmine della crisi finanziaria del 2008, le autorit� competenti di diversi Stati membri e le autorit� di vigilanza di paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America e il Giappone adottarono provvedimenti di emergenza per restringere o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tale intervento per evitare, in un momento di notevole instabilit� finanziaria, che le vendite allo scoperto potessero aggravare la spirale in discesa dei prezzi delle azioni e creare rischi sistemici, in particolare, nel settore bancario. I provvedimenti adottati dagli Stati membri non furono e non sono omogenei proprio in assenza di uno specifico quadro normativo comune relativo alle vendite allo scoperto.

Cos'� la vendita allo scoperto

Come spiega "Borsa italiana", la vendita allo scoperto (Short Selling) � un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo riacquisto. Questa operazione si effettua se si ritiene che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sar� inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita. Il tal caso, il rendimento complessivo dell'operazione sar� positivo; al contrario risulter� negativo se il prezzo dello strumento � aumentato. La logica che sta dietro ad una operazione di vendita allo scoperto � invertita rispetto a quella di una normale operazione, la quale prevede prima l'acquisto e poi la vendita dello strumento e che pu� quindi essere utilizzata in fasi di discesa dei mercati.
Queste tipologie di operazioni possono coinvolgere, anche, i titoli di Stato italiani, in particolar modo, utilizzate dagli "hedge fund" (fondi speculativi d'investimento privato) e pare che circa il 10% dei titoli pubblici italiani siano dati in prestito puntando su un incremento futuro della spesa a deficit. Nel complesso e nell'ultimo decennio sino al primo trimestre 2018 l'importo complessivo sembra attestarsi oltre i 30 miliardi di euro, secondo Ihs Markit (societ� americana che fornisce servizi di informazione e analisi).

La situazione normativa

Il 1� novembre 2012 � entrato in vigore il Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap. Come illustra "Consob", il Regolamento richiede ai soggetti che detengono posizioni nette corte ("PNC") in azioni o titoli di Stato di entit� pari o superiori a determinate soglie di comunicarle all'Autorit� competente. Sono vietate le vendite allo scoperto "nude" su azioni e titoli di Stato, ossia vendite allo scoperto non assistite dalla disponibilit� dei relativi titoli (disponibilit� ottenibile, ad es., tramite il prestito titoli) e le Autorit� competenti possono adottare divieti temporanei per le suddette vendite. Il Regolamento introduce, per�, un regime di esenzioni per i market maker (operatori o istituzioni finanziarie capaci di influenzare il mercato borsistico attraverso l'acquisto o la vendita di un numero considerevole di titoli) e i primary dealer (banche, societ� finanziarie, compagnie di assicurazione, SGR ecc. che operano sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e che hanno particolari requisiti patrimoniali, operativi e professionali) e per quanto riguarda il regime delle esenzioni su titoli di Stato e credit default swap su emittenti sovrani, si prevede la notificazione alla Banca d'Italia.
L'elenco dei soggetti esentati dalla normativa (sotto allegato) � pubblicato dall'ESMA (European Securities and Markets Authority - Autorit� europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Le salvaguardie, anche, dei titoli di Stato

Il Regolamento (UE) N. 236/2012, trasfuso nell'art. 193-ter del Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni previste nel succitato regolamento, detta alcuni principi volti a garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario per un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori.
Tra i vari aspetti, si prevedono:
- un quadro normativo per tutti gli strumenti finanziari, prevedendo una risposta proporzionata ai rischi che la vendita allo scoperto di diversi strumenti potrebbe rappresentare;
- armonizzare la frammentazione normativa di alcuni Stati membri che hanno adottato misure divergenti;
- una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici;
- un obbligo di notifica alle autorit� di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell'Unione;
- il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una societ� o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione;
- le norme sulla trasparenza dovrebbero altres� prevedere la notifica o la comunicazione al pubblico, quando una modifica di una posizione corta netta comporti un aumento o una diminuzione al di sopra o al di sotto determinate soglie;
- in caso di sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilit� finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione, le autorit� competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento per esigere una maggiore trasparenza o per imporre limitazioni temporanee alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui credit default swap o di altro tipo, al fine di impedire una diminuzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario (titoli di Stato compresi).

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