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Data: 15/09/2022 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è il Tribunale dei MinistriIl Tribunale dei Ministri è previsto dall'art. 96 della Costituzione (sostituito dalla legge costituzionale n. 1/1989 sotto allegata) ai sensi del quale: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale". Tribunale dei Ministri: composizioneIl Tribunale dei Ministri è quindi una sezione specializzata di quello ordinario, a cui compete "giudicare" i reati commessi dai Ministri o dal Presidente del Consiglio. Trattasi di un collegio, di cui fanno parte tre membri effettivi e tre supplenti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica di magistrato di tribunale o superiore. Presieduto dal magistrato con funzioni più importanti o più anziano d'età, i magistrati che lo compongono restano in carica due anni e quando uno o più di loro vengono meno per scadenza dell'incarico o impedimento, il collegio viene subito integrato. Può accadere però che la carica di un magistrato giunga a scadenza mentre è impegnato in un procedimento. In questo caso le sue funzioni vengono prorogate fino alla definizione dello stesso. Tribunale dei Ministri: la legge costituzionale n. 1/1989Le legge costituzionale n. 1/1989 fornisce in diversi articoli importanti precisazioni procedurali. L'art. 5 ad esempio prevede che la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta alla Camera di appartenenza di colui/coloro nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda soggetti estranei al Senato o alla Camera, mentre spetta al Senato se gli accusati appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non fanno parte di nessuna delle due. L'art. 10 prevede poi che nei procedimenti per i reati ministeriali di cui all'art. 96, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e gli inquisiti appartenenti al Senato o alla Camera "non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza, perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera (…) salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura" e che "Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio." Tribunale dei ministri: la proceduraLa procedura penale prevista per giudicare un Ministro risulta particolarmente complessa a causa delle garanzie di cui godono questi soggetti. - Il procedimento ha inizio nel momento in cui vengono presentate denunzie, referti o rapporti relativi a reati ministeriali, che devono essere inviati al Procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. - Ricevuti i documenti suddetti il Pm non è tenuto a indagare, ma limitarsi a trasmetterli entro il termine di 15 giorni al Tribunale dei Ministri e a comunicarli ai soggetti interessati, che potrebbero voler essere ascoltati o depositare memorie. - Il Tribunale dei Ministri, esaminato il corredo documentale a sua disposizione, compiute le indagini e sentito il Pm, ha 90 giorni di tempo per archiviare il procedimento con decreto non impugnabile o trasmettere gli atti, accompagnati da una relazione motivata al Procuratore della Repubblica, che a questo punto deve chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza. - La Camera a cui è stata rivolta la richiesta di autorizzazione, in base alle risultanze istruttorie della giunta competente può:
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