Data: 29/08/2018 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 21130/2018 della Cassazione (sotto allegata) considera legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del reddito conseguito, fondato sulla quantit� di polvere utilizzata per la preparazione del caff�, se l'imprenditore non riesce a dimostrare il contrario. Il fatto che le scritture contabili siano corrette, come addotto dalla contribuente, infatti non impediscono all'ufficio accertatore di avere dubbi sulla veridicit� dei ricavi e costi dichiarati.

La vicenda processuale

Una contribuente impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate eleva il reddito del 2005 relativo all'attivit� di somministrazione di caff�. La commissione tributaria provinciale di Benevento accoglie il ricorso con sentenza, parzialmente riformata da quella della Regione Campania, che ridetermina i maggiori ricavi in euro 25.000,00. La Commissione Tributaria Regionale rileva, tra l'altro, che l'Ufficio ha correttamente calcolato in 8 g la polvere di caff� necessaria per una tazzina tenendo conto degli scarti di lavorazione. Per questo la CTR ritiene equo ridurre a 25.000 i maggiori ricavi conseguiti.

La contribuente a questo punto ricorre in Cassazione ritenendo:

  • l'accertamento illegittimo in quanto la CTR non ha considerato che, in presenza di scritture contabili regolari, l'Ufficio non ha dedotto presunzioni gravi, precise e concordanti, non potendo considerarsi tale la percentuale di ricarico applicata sui prodotti;
  • incomprensibile come la CTR sia giunta alla conclusione che per preparare una tazzina di caff�, occorrono 6,5-7 grammi di polvere riducendo cos� il reddito accertato in base a criteri meramente equitativi.

Legittimo il tazzinometro

La Cassazione, con ordinanza n. 21130/2018 rigetta il ricorso per le ragioni che si vanno a illustrare.

  • Il primo motivo � infondato poich� quando si deve procedere all'accertamento delle imposte sui redditi ai fini IVA, il fatto che le scritture contabili siano corrette, non esclude la legittimit� del controllo analitico-induttivo del reddito d'impresa "sempre che la contabilit� stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicit� del comportamento del contribuente." In queste ipotesi l'ufficio ha il diritto di avere dubbi sulla veridicit� delle operazioni dichiarate e desumere quindi, in base a presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi.
  • Il secondo � parimenti infondato, poich� il giudice tributario di merito chiamato a valutare la legittimit� e la fondatezza dell'atto impositivo deve analizzare "singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravit�, precisione e concordanza nel senso precisato, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne � onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ."

Ora, poich� in questo caso la Commissione regionale ha ritenuto gli elementi forniti dall'Ufficio gravi, precisi e concordanti e che la contribuente non ha fornito prova contraria in merito alla quantit� di polvere di caff� necessaria per preparare una tazzina, l'accertamento � da considerarsi legittimo.


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