Data: 30/08/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Anche i beni facenti parte di un fondo patrimoniale possono essere pignorati nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di somme dovute per violazioni del codice della strada, a meno che l'onerato non fornisca la prova richiesta dal nostro ordinamento e di recente chiarita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20998/2018 sotto allegata.

Fondo patrimoniale e obbligazione tributaria

In linea generale, come ricordato nella predetta pronuncia, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973 fatta su un bene facente parte di un fondo patrimoniale nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte � legittima solo se l'obbligazione tributaria � strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneit� ai bisogni della famiglia.

L'onere della prova

Tuttavia, l'onere di fornire la prova necessaria a rendere illegittima l'ipoteca grava in capo al debitore, il quale deve dimostrare:

- la regolare costituzione del fondo patrimoniale

- la sua opponibilit� al creditore procedente

- la circostanza che il debito nei confronti di tale soggetto � stato contratto per scopi estranei alle necessit� familiari.

L'indagine del giudice deve quindi concentrarsi specificamente sul fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di quest'ultima.

Le violazioni del codice della strada

In mancanza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria su un bene facente parte di un fondo patrimoniale non pu� che ritenersi legittima, a prescindere dalla natura del debito che la ha determinata.

Infatti la natura del contributo non contraddice si per s�, se manca la prova contraria, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi, riguardino delle esigenze familiari.

I bisogni della famiglia

La Corte di cassazione, nella sentenza numero 20998, si � soffermata inoltre su cosa debba intendersi per bisogni della famiglia e ha precisato che in essi vanno ricompresi anche "i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilit� economiche familiari".

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