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Data: 05/09/2018 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Un'interessante sentenza del tribunale di Milano dello scorso anno ha assolto dal reato di vilipendio il direttore di un famoso quotidiano che, dopo l'attentato al Bataclan di Parigi, aveva intitolato un articolo "Bastardi islamici". Secondo i giudici milanesi infatti il direttore doveva andare assolto perché l'offesa contenuta nel titolo non era rivolta a una persona determinata, come previsto dal nostro codice penale. In sostanza offendere indiscriminatamente un gruppo di persone legate da un comune sentimento religioso non è reato. In effetti, anche se può suonare strano, per il nostro codice penale si configura il reato di vilipendio nei confronti di una confessione religiosa quando l'offesa è diretta a chi la professa, a un ministro del culto o a oggetti di culto, consacrati a esso o utilizzati per il suo esercizio. Indice:
Vilipendio: significato[Torna su]
Occorre precisare che il vilipendio, ossia il tenere a vile, non si identifica con una critica, seppur severa. Affinché si configuri un illecito è necessario che il biasimo superi i limiti del decoro, tanto da rivelarsi offensivo, attraverso la ricusazione dei valori fondanti di una determinata idea o convinzione. Vediamo come il nostro ordinamento tutela le confessioni religiose dal vilipendio. Il vilipendio a una confessione religiosa per il codice penale[Torna su]
Il codice penale dedica alle condotte offensive nei confronti delle confessioni religiose i seguenti articoli: Art. 403: Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone "1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto." Art. 404: Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose "1. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni." Dalla lettura delle norme emerge che, affinché si configuri il vilipendio nei confronti di una confessione religiosa, la manifestazione di disprezzo deve essere rivolta a soggetti o cose determinate, indipendentemente dalla religione di riferimento. Il tutto, in linea con la sentenza n. 508/2000 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. "reato di vilipendio della religione dello Stato", chiarendo che, in un ordinamento improntato al pluralismo religioso, mantenere una norma che tuteli solo una confessione religiosa è contrario agli artt. 3 e 8 della Costituzione. Si vilipende la religione cattolica se si offende il Pontefice[Torna su]
Il concetto secondo cui il vilipendio diretto al ministro del culto costituisca il mezzo per offendere la religione cattolica è stato ribadito di recente dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati, condannati in primo e secondo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 403 c.p. comma 2 perché, in concorso tra loro, hanno offeso la religione cattolica, attraverso il vilipendio del Pontefice. Nella sentenza 1952/2017 che chiude il giudizio infatti la Cassazione ribadisce che la Consulta, con la sentenza n. 168/2005 "ha confermato che tutte le norme contemplate nel Capo "Dei delitti contro il sentimento religioso si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l'art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto (…) Di conseguenza, il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto, come nell'ipotesi dell'art. 403 cod. pen., ed addirittura nei confronti del Capo della Chiesa, ossia il Papa, rappresenta una limitazione di operatività dell'art. 21 Cost., il quale garantisce la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero anche in materia religiosa (…) Nel caso di specie, come argomentato con motivazione giuridicamente ineccepibile e coerente con quanto accertato nel corso del giudizio dalla Corte di appello, la condotta ascritta ai ricorrenti si era palesata obiettivamente offensiva del sentimento religioso, offesa realizzata mediante pesanti contumelie ed inequivoca istigazione alla derisione del pontefice, risultando perciò integrato il reato di vilipendio." Ti interessa l'argomento? Allora leggi anche Il reato di vilipendio |
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