Data: 02/09/2018 12:30:00 - Autore: Francesco Morittu
di Francesco Morittu - Nell'ambito del commercio internazionale frequentemente le parti contrattuali (venditore/esportatore e acquirente/importatore) non si conoscono, non si incontrano e potrebbero risiedere in Paese dalla scarsa stabilit� o affidabilit� finanziaria; pu� capitare che � a seguito delle vicende del rapporto contrattuale � il produttore perda la garanzia di recuperare i costi relativi alla produzione della merce (rischio produzione); oppure il produttore potrebbe incorrere nella scarsa garanzia di solvibilit� del cliente (rischio commerciale); ancora, il cliente potrebbe risiedere in un Paese non stabile o poco affidabile sotto il profilo finanziario (rischio Paese); infine, vi sono i rischi che attengono alla esatta interpretazione (giuridica e linguistica) delle norme contrattuali sottoscritte (rischi giuridici).
Il venditore pu� limitare o escludere l'incidenza di questi rischi anche agendo sulla leva del pagamento: normalmente, la condizione ideale � il pagamento anticipato, almeno parzialmente; tuttavia, poich� tale soluzione � evidentemente � non incontra il favore di tutti gli operatori economici, atteso un eccessivo trasferimento dei rischi sul compratore, � spesso necessario individuare altri sistemi, altre vie per garantire adeguatamente tutte le parti del rapporto: da un lato la garanzia per il venditore di ottenere il pagamento di quanto venduto e nei termini pattuiti; dall'altro lato la garanzia per l'acquirente di effettuare un pagamento a fronte della effettiva possibilit� di entrare nella disponibilit� delle merci acquistate.
Tra i vari sistemi in uso nella prassi internazionale, certamente l'istituto del c.d. credito documentario (o, anche, lettera di credito, dalla forma che il documento acquistava effettivamente nel passato) � uno dei pi� sicuri, in quando offre elevate garanzie di adempimento a tutte le parti del sinallagma contrattuale. A condizione, ovviamente, che l'uso sia conforme alle regole (convenzionali) internazionali.

Il credito documentario

La struttura operativa del credito documentario, in linea di massima, consiste nell'impegno assunto da un istituto bancario c.d. "emittente" (nei rapporti internazionali anche tramite l'intervento di un'altra banca corrispondente estera) su richiesta di un proprio cliente (ordinante), di pagare (o accettare o negoziare una tratta) una determinata somma di denaro a un terzo (beneficiario), previa presentazione di documenti nei termini e alle condizioni indicate nel credito stesso.

Secondo recente giurisprudenza, nell'ambito del pagamento contro documenti, "ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante - delegatario (compratore - venditore) di compravendita, da un rapporto delegante � delegato (compratore - banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre - attesa l'autonomia degli altri rapporti - se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dalla irregolarit� dei ocumenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito" (Cass. Civ., Sezione I, 12.12.2017, n. 29793).

Regolamentazione normativa

L'istituto del credito documentario non trova, nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati una compiuta regolamentazione. Per quanto riguarda l'Italia, gli artt. 1527-1530 c.c. regolano le fattispecie relative alla vendita su documenti e del pagamento contro documenti a mezzo banca: tale normativa � certamente applicabile all'istituto che ci occupa, con l'avvertenza, tuttavia, che mentre gli artt. 1527-1529 c.c. si limitano e regolare i rapporti tra parte venditrice e parte acquirente, l'art. 1530 c.c., lungi dal definire il ruolo della banca emittente, si limita a rendere una disciplina delle sole eccezioni opponibile da questa al venditore.

Sostanzialmente la disciplina del credito documentario, a far principio dalla sua stessa definizione, � contenuta nelle Regole Uniformi (UCP, Uniform Customs and Practice, redatte dalla Camera di Commercio Internazionale, ICC; a partire dagli anni '30 del XX Secolo e giunte all'edizione del 2007 (NUU 600). La S.C. ha precisato, in diversi arresti, la costante interpretazione per la quale "le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volont� negoziale dei contraenti, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario" (Cass. Civ., Sezione I, 31.05.2016, n. 11263).

In forza di ci�, tali clausole integrano il contratto solo se ed in quanto esplicitamente � e correttamente � richiamate in esso. Al pari di quanto a suo tempo scritto con riferimento agli Incoterms, anche per le NUU 600 � al fine di garantirne la piena operativit� � � necessario un richiamo nel testo contrattuale esatto e preciso, al fine di consentire l'integrazione del testo medesimo con la codificazione della ICC e, conseguentemente, garantire una interpretazione uniforme delle clausole. Per tale motivo, evidentemente, il credito documentario pu� correttamente essere attivato solo attraverso una pattuizione scritta.

Le caratteristiche del credito documentario

Il credito documentario, correttamente applicato ed interpretato, � caratterizzato da tre aspetti fondamentali. In primo luogo esso � autonomo: l'operazione economica posta in essere � distinta dal contratto sottostante e, dunque, rimane sostanzialmente indifferente alle vicende contrattuali o extracontrattuali che non attengano strettamente al credito. "L'autonomia dei singoli rapporti (compratore - banca estera; banca estera delegante - banca italiana delegata; banca delegata - venditore) � essenziale all'istituto, perch� costituisce il meccanismo attraverso il quale le parti del rapporto causale di compravendita internazionale si garantiscono reciprocamente l'adempimento delle rispettive operazioni" (Cass. Civ., Sez. I, 30.05.2013, n. 13658). In secondo luogo esso � astratto: ci� che rileva, ai fini dell'adempimento o meno, sono i documenti pattuiti; sono indifferenti rispetto all'istituto le vicende delle merci rappresentate, rilevando esclusivamente l'analisi formale dei documenti che le rappresentano o descrivono. Infine, l'istituto � formale: l'istituto emittente deve infatti operare � prima di procedere al pagamento in favore del beneficiario - un'analisi caratterizzata da formalismo, estranea dunque a qualsivoglia valutazione di merito, sull'efficacia o veridicit� dei documenti pattuiti. Sul bilanciamento tra formalit� e rigido formalismo e sull'estensione del controllo documentale operato dalla banca, torneremo infra.

Le forme del credito documentario

La distinzione fondamentale nell'ambito dell'istituto � quella tra credito confermato e non confermato. Nell'ambito della prima fattispecie, nel rapporto fondamentale (cliente ordinante, banca emittente, venditore beneficiario) interviene una ulteriore banca, normalmente risiedente nel Paese del venditore, che conferma il credito, assumendo anche su di s� (in solido con la banca emittente) l'obbligazione di pagamento � a fronte della correttezza formale dei documenti � in favore del beneficiario: con tale operazione si assicura, per il venditore, il massimo delle garanzie possibili relativamente al pagamento del prezzo (superando cos�, infatti, anche il c.d. rischio Paese, di cui supra).

Peraltro l'ultima edizione delle UCP della ICC ha superato la precedente distinzione tra credito documentario revocabile e non revocabile: dal 2007 tutte le operazioni sono caratterizzate dalla irrevocabilit� (si consideri che l'istituto nasce per garantire entrambe le parti: a fronte di un credito documentario non confermato e revocabile, appare evidente la scarsit� di garanzie cui era esposto il venditore).

Altre forme di credito documentario possono essere le seguenti Anticipatory credit: ove la banca emittente � autorizzata a pagare una somma anticipata al beneficiario/creditore; Revolving credit: le riserve destinate al pagamento in favore del beneficiario vengono automaticamente ripristinate dopo ogni versamento, cos� da garantire la durata del rapporto commerciale; Credito trasferibile: i diritti legati al credito possono essere trasferiti ad un diverso beneficiario. Proprio il regime di trasferibilit� del credito documentario acquisisce una rilevanza fondamentale nella pratica commerciale internazionale.

Secondo le disposizioni delle UCP, infatti, il beneficiario ha la facolt� di richiedere alla banca emittente di rendere il credito attivabile � anche parzialmente � da parte di uno o pi� differenti soggetti (c.d. "secondi beneficiari").

Le parti

Il rapporto che si costituisce in forza del credito documentario � fondamentalmente trilaterale. In esso intervengono come visto l'importatore delle merci (ordinante), la sua banca (banca emittente) e il venditore/esportatore (beneficiario). Sovente, a maggior garanzia dello stesso esportare, interviene una seconda banca (confermante) che, insieme alla prima, garantisce il pagamento al venditore.

Orbene, obbligazione del venditore � � istituzionalmente - quello di consegnare la merce all'acquirente ovvero quello di consentirgli di averne la disponibilit�. Nel caso che ci occupa, trattandosi di merce rappresentata da documenti, il venditore adempie alla sua obbligazione consegnando alla banca incaricata i documenti indicati nel contratto stipulato con l'importatore. Le UCP 600 indicano peraltro i documenti normalmente necessari al credito documentario: fattura commerciale, distinta della merce, documenti di trasporto (conformi al tipo di trasporto prescelto), ricevuta dello spedizioniere, documenti di spedizione della merce. E' dunque molto importante, in sede di conclusione del contratto, chiarire esattamente tutti i termini, con particolare riferimento ai termini di resa e alle modalit� di trasporto (utilizzando correttamente le clausole Incoterms della ICC), onde evitare spiacevoli sorprese in sede di esecuzione delle rispettive prestazioni.

Il compratore/importatore, dato l'ordine di pagamento alla banca, avr� il solo onere di creare la necessaria provvista.

La banca (o le banche) svolge un ruolo fondamentale. Fondamentalmente essa ha il compito di verificare la conformit� dei documenti consegnati dal venditore a quelli indicati nel contratto e, in caso di esito positivo di tale controllo, procedere al pagamento del prezzo di vendita.

A seconda delle modalit� di costruzione del credito documentario, potremmo trovare, oltre alla banca emittente, una banca utilizzatrice (incaricata di utilizzo del credito, previo controllo dei documenti: pu� essere la stessa emittente o qualsiasi altra banca, nel caso di credito liberamente negoziabile); una banca designata (diversa dalla emittente, incaricata di � ed obbligata a - effettuare il pagamento, nel credito con designazione); banca confermante (diversa dalla emittente, essa aggiunge il proprio impegno a pagare il prezzo al beneficiario che risulta dunque doppiamente garantito).

In tema di rapporto tra emittente e confermante, la S.C. ha avuto modo di chiarire che "stante l'autonomia dei rapporti, la banca, che confermi il credito e non sia abilitata a sollevare eccezione in ordine alla completezza e all'irregolarit� dei documenti, � tenuta senz'altro al pagamento, di talch�, una volta che questo sia avvenuto, nessun titolo che abbia fondamento nell'operazione de qua legittima la sua rivalsa nei confronti della banca corrispondente. E ci� a maggior ragione quando, come qui rilevato dal decidente, consti che la banca tenuta al pagamento abbia comunicato alla corrispondente estera di �aver tempestivamente ricevuto (...) tutta la documentazione indicata nella lettera di credito� e di non aver riscontrato in essa �alcuna specifica e rilevante irregolarit�, in tal modo esplicitamente confermando la cogenza irreversibile dell'impegno assunto" (Cass. Civ., Sezione I, 12.12.2017, n. 29793).

Si � detto che il controllo della conformit� dei documenti operato dalla banca emittente (o dalla banca designata o confermante) � un controllo formale e non di merito, rimanendo estranee a tale esame le valutazioni in ordine all'efficacia dei documenti o all'osservanza dei termini contrattuali.. Tale principio � sancito dall'art. 5 UCP 600 della ICC. Sull'estensione di tale attivit�, alla ricerca dell'equo bilanciamento tra rigido formalismo da un lato e ragionevolezza e buona fede dall'altro, si � pi� volte espressa la Cassazione, sancendo il principio per il quale "l'esecuzione del mandato, ancorch� vincolata alle forme, debba trovare una certa ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cio�, in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali, secondo il criterio
della comune esperienza
"; ha altres� precisato la Corte che "il criterio della ragionevolezza, che deve guidare l'attivit� di controllo documentale della banca verso il giudizio finale di conformit� o discordanza, se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente estrinseca e letterale dei documenti, con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito, parimenti non deve, dall'altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito" (Cass. Civ., Sezione I, 08.08.1997, n. 7398, richiamato da Cass. Civ., Sez. I, 31.05.2016, n. 11263).

Sul rapporto importatore ordinante / banca emittente, i Giudici di legittimit� hanno anche precisato che il conferimento di un mandato impegna la banca nei confronti dell'ordinante da un lato ad assumere in proprio l'obbligo del pagamento del prezzo al beneficiario, contro la consegna dei documenti rappresentativi della merce e previo controllo degli stessi, dall'altro a svolgere tutti gli altri adempimenti che la complessa operazione comporta (Cass. Civ., Sez. I, 10.02.2014, n. 2950; cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.06.1964, n. 1423 e Cass. Civ., Sez. I, 24.09.1960. n. 2497).

D'altro canto, un controllo di merito, richiedendo peraltro delle conoscenze tecniche o commerciali, esulerebbe sia dalle competenze della banca, sia dalla sua comune esperienza.

Verificata la conformit� formale dei documenti consegnati a quelli pattuiti, la banca deve procedere secondo gli ordini ricevuti dall'importatore. Non pu� rifiutare l'adempimento se non incorrendo in responsabilit� contrattuale. Peraltro l'impegno assunto dalla banca ha natura irrevocabile: esso pu� essere modificato o revocato solo con l'accordo di tutte le parti.

I vantaggi

Indubbiamente, l'istituto in esame, nell'ambito della prassi commerciale internazionale, rappresenta il metodo di pagamento che offre la maggiori garanzie ad entrambe le parti. L'esportatore ha la certezza che, a fronte della regolarit� dei documenti comunicati � cosa di cui ha o dovrebbe avere il pieno controllo � ricever� il pagamento della merce nei termini pattuiti; addirittura, nel credito confermato, la garanzia del venditore � doppia (banca emittente e banca confermante). L'acquirente/importatore, da parte sua, ha la garanzia che la banca corrisponder� il prezzo al venditore solo al buon esito dell'esame dei documenti pattuiti.

E' evidente, dunque, che questi vantaggi � che nel commercio internazionale, tra parti che non si conoscono e con Paesi non del tutto stabili sotto il profilo della solvibilit�, rappresentano valori determinanti � sarebbero vanificati da un contract drafting superficiale, che dia luogo ad un testo contrattuale contenente clausole di difficile o ambigua interpretazione o addirittura nulle secondo la legge applicabile.

Non ci stancheremo di ripetere dunque che gli usi della prassi commerciale internazionale costituiscono dei vantaggi operativi ed economici per gli imprenditori solo se utilizzati con l'ausilio di professionisti esperti e specializzati.


Tutte le notizie