Data: 25/07/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione (Sentenza del 20 luglio 2002, n. 10638) ha stabilito che le Asl e i Comuni sono tenuti in solido a risarcire il danno a quei cittadini che hanno subito aggressioni da cani randagi.
Questo perch�, spiega la Corte, esiste un dovere di controllo sul "randagismo" che le Asl e i Comuni sono tenuti a esercitare attraverso il servizio sanitario.
Nella fattispecie l'amministrazione comunale aveva sostenuto che la responsabilit� sarebbe dovuta ricadere solo sulla Asl, essendo questa territorialmente competente per la cattura degli animali randagi.
I giudici della Corte, per�, hanno ritenuto che la responsabilit� dei due enti sussiste in eguale misura giacch� se � vero che le Asl sono enti "dotati di autonomia amministrativa", i Comuni hanno pur sempre una specifica competenza a verificare "l'andamento generale dell'attivit� dell'Asl attraverso l'attivit� di vigilanza del sindaco".
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