Data: 05/09/2018 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La questione dell'orario entro il quale eseguire una notifica telematica per garantire la sua tempestività è stata spesso oggetto di pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito il termine da rispettare per provvedere a notificare regolarmente un atto.

Da ultimo, la tematica è stata affrontata dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 21445/2018 qui sotto allegata.

Notificazione eseguita in ritardo

In questa pronuncia i giudici hanno precisato due concetti fondamentali per l'avvocato del terzo millennio:

- anche la notificazione telematica, al pari di quella cartacea, non può farsi prima delle 7 e dopo le 21

- di conseguenza, se la notifica telematica è eseguita dopo le 21, la stessa si considera perfezionata alle 7 del mattino seguente.

Il divieto sancito per le notifiche tradizionali dall'articolo 147 del codice di procedura penale è stato infatti esteso dal legislatore anche alle notifiche telematiche tramite la legge numero 179/2012, con un meccanismo che impedisce il perfezionamento della notificazione in caso di mancato rispetto del limite temporale.

La posizione del notificante è uguale a quella del destinatario

Tale meccanismo, peraltro, non distingue la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica, con la conseguenza che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21, la stessa si considera perfezionata quel giorno anche se il destinatario la ha ricevuta dopo le 21. Ciò che vale, infatti, è le ricevuta di accettazione della richiesta.

Se, invece, la notifica è stata non solo consegnata dopo le 21 ma anche richiesta oltre tale limite di orario, il perfezionamento si considera avvenuto alle 7 del giorno successivo.

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