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Data: 15/09/2018 15:00:00 - Autore: Adriano Colombo di Adriano Colombo - Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il sistema delle fonti del diritto ha subito una profonda trasformazione. Parimenti all'aumento del numero delle fonti si è verificata una perdita della centralità del ruolo della legge in favore della neonata Carta costituzionale. Nell'ordinamento italiano possiamo ad oggi trovare una precisa gerarchia delle fonti del diritto che concentra gli atti in tre categorie da un punto di vista gerarchico: - fonti costituzionali (costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari, direttive comunitarie); - fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge, decreti legislativi, Referendum Abrogativo); - fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi). Risoluzione dei conflitti tra fonti[Torna su] Il progressivo aumento delle fonti ha comportato, quale naturale conseguenza, la concreta possibilità di antinomie tra atti: per tale ragione si è reso necessario individuare alcuni principi di risoluzione degli eventuali conflitti. Il criterio cronologicoUn primo criterio prende in esame il momento di approvazione delle norme ed è definito "cronologico": nel caso in cui due leggi di uguale livello gerarchico emanate in tempi diversi contrastino tra loro, dovrà trovare applicazione la più recente. La norma entrata in vigore precedentemente cesserà di avere efficacia e verrà abrogata. Tale principio è espresso dal brocardo latino "lex posterior derogat priori" e trova fondamento nell'ordinamento italiano nella disposizione contenuta nell'art. 15 delle disp. prel. cod. civ., il quale prevede che le leggi non sono abrogate se non da leggi posteriori, oppure per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Gli effetti dell'abrogazione di una norma trovano applicazione ex nunc: i rapporti sorti precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa verranno disciplinati da quella abrogata. Il criterio di specialitàUn secondo criterio risolve, invero, le eventuali antinomie in base al contenuto delle leggi ed è definito "di specialità": in caso di contrasto tra due disposizioni trova applicazione la norma il cui contenuto è più specifico rispetto al caso concreto, a seguito di una operazione di comparazione. La disposizione generale, tuttavia, non subisce limitazioni ma verrà utilizzata in tutte le casistiche non coperte dalla normativa speciale. Anche tale principio può essere espresso con il brocardo latino "lex specialis derogat generali": la disciplina giuridica viene individuata nell'art. 15 cod. pen. e nell'art. 3 Cost. Il criterio gerarchicoUn terzo criterio, infine, trova fondamento nel principio di gerarchia delle fonti ed è il conosciuto come "gerarchico"; in caso di conflitto tra due norme verrà utilizzata quella che occupa una posizione superiore tra le fonti del diritto.
La norma subordinata risulterà illegittima nel caso venga applicata una legge, costituzionalmente illegittima qualora la norma superiore sia la Costituzione. Detto principio viene espresso dal brocardo latino "lex superior derogat lex inferior"; nell'ordinamento italiano il riferimento normativo è l'art 4 delle disp. prel. codice civile. |
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