Data: 11/09/2018 11:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 208 del 07-09-2018) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 (qui sotto allegato) volto a disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.
In tal modo, il MISE attua quando disposto dalla legge per la concorrenza n. 124/2017 la quale aveva fatto venir meno l'esclusivit� di Poste Italiane relativamente ai servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Leggi Multe e atti giudiziari notificati da privati: firmato il decreto

Il provvedimento segue il Regolamento, gi� adottato dall'Agcom diversi mesi fa con la delibera n. 77/18/Cons (leggi anche Multe e atti giudiziari notificati da privati: emanato il regolamento), volto a disciplinare, tra l'altro, i requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale.

La liberalizzazione dei servizi di notificazione consente anche agli operatori postali privati, purch� in possesso di apposita licenza e rispondenti agli obblighi di qualit� minima stabiliti dall'Autorit� per le garanzie nelle comunicazioni, di effettuare le notifiche degli atti giudiziari e delle multe.

I requisiti per notificare multe e atti giudiziari

Anche il testo del Mise si occupa di definire la procedura e i requisiti ai fini del rilascio della licenza individuale speciale, gi� precisati dal Regolamento Agcom, affinch� possa essere svolto il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, nonch� di violazioni del codice della strada sia in ambito nazionale che regionale. Il provvedimento chiarisce anche le modalit� per il il rinnovo e la cessione a terzi della licenza.

In particolare, le domande per il rilascio delle licenze dovranno essere presentate alla Divisione VI (servizi postali) della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it utilizzando gli apposidi modelli disponibili sul sito internet ministeriale.

Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa � di 45 giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. Inoltre, si precisa che l'offerta del servizio non potr� essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

Tra i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono presentare la domanda, figurano affidabilit�, professionalit� e onorabilit� (il cui significato viene dettagliato dal decreto stesso), oltre all'essere in regola con i contributi previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 261/99 e al dover fornire, con riferimento all'attivit� di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza una serie di informazioni.

Inoltre, il titolare della licenza speciale sar� tenuto al pagamento del contributo a titolo di rimbroso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale e a quello annuale per l'attivit� di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Validit�, rinnovo, cessione e revoca della licenza

La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, avr� una validit� non superiore a sei anni e sar� rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Il decreto vieta la cessione della licenza speciale a terzi senza il previo consenso del Ministero: il soggetto interessato al subentro, infatti, dovr� essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti necessari e presentare la relativa documentazione.

Il decreto si occupa anche di disciplinare i casi in cui il licenziatario potr� essere diffidato, nonch� le quelli in cui lo stesso potr� andare incontro a sospensione della licenza oppure a revoca della stessa, precisandone anche le conseguenze.

La decadenza della licenza speciale, invece, interviene qualora venga meno uno dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento Agcom, oppure viene disposta laddove non si proceda alla richiesta di rinnovo entro i termini utili.

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