Data: 13/09/2018 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Devono ritenersi legittime e utilizzabili le videoriprese effettuate dalla Polizia Giudiziaria sul pianerottolo di un Condominio che conduce al terrazzo dello stabile e sul quale non insistono abitazioni private.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 38230/2018 (qui sotto allegata).

La vicenda origina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del Riesame di Napoli, emessa nei confronti di tre persone per i reati di detenzione e illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

La vicenda

I Carabinieri avevano monitorato l'attività di spaccio avvalendosi di un sistema di videosorveglianza con microcamera installato sul pianerottolo dell'ultima rampa di scala che dava accesso al terrazzo di copertura di uno stabile.

A seguito di questa attività di controllo la P.G. aveva verificato il rinvenimento del narcotico in un cassone in metallo occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo.

Secondo il Tribunale del riesame dovevano ritenersi utilizzabili gli esiti di tali registrazioni poiché il pianerottolo situato all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell'edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private, non è da considerarsi luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.

Video del pianerottolo: legittimi e utilizzabili

Anche la Corte di Cassazione giunge alla stessa conclusione, nonostante gli imputati avessero ribadito l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. dei fotogrammi estratti dalle videoriprese effettuate su iniziativa della P.G., che non sarebbero rientrate nella disciplina delle prove documentali atipiche, avulse dalla disciplina delle intercettazioni.

In particolare, rilevano gli imputati sottolineando la descrizione dei luoghi fatta dai verbalizzanti, il pianerottolo dove erano avvenute le videoriprese risultava inaccessibile senza il consenso del titolare (essendo apposte nelle porte di ferro chiavistelli e fermi) e pertanto non poteva essere equiparato ad un luogo aperto al pubblico.

Nel chiarire se il pianerottolo posto all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell'edificio, in cui non insistono abitazioni private, sia da considerare luogo di privata dimora, gli Ermellini richiamano i principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità.

In precedenti pronunce, infatti, è stato affermato che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti perché sono in realtà destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

La giurisprudenza ha in passato, altresì, escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del pianerottolo di un'abitazione privata (cfr. Cass. n. 37530/2006). Pertanto, conclude la Cassazione, le conclusioni del giudice a quo risultano essere coerenti al dato normativo e, pertanto, il ricorso va respinto.

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