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Data: 17/09/2018 09:00:00 - Autore: Francesca Servadei Avv. Francesca Servadei - Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito con sentenza n. 35852/2018 (sotto allegata) che l'abbattimento della pena di un terzo non pu� essere estesa oltre i casi previsti dalla legge. Il quesito sottoposto alle Sezioni UniteNello specifico, gli Ermellini di Piazza Cavour hanno risposto al seguente quesito "se nella continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'articolo 442 2 c.p.p. debba essere applicata ai reati giudicati con rito abbreviato". La Cassazione affonda il suo orientamento sull'assunto che laddove si verificasse la continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e quelli con rito abbreviato, la diminuzione dovrebbe applicarsi su quelli giudicati con rito abbreviato. I precedenti orientamentiTale circostanza trova radici nel granitico orientamento della giurisprudenza di legittimit� che gi� con sentenza 47073/2014 aveva affrontato la tematica affermando che la diminuente si applica ai riti in forma contratta; diversamente invece con sentenza 12592/2016 la Suprema Corte statuiva che la riduzione di un terzo doveva espandersi a tutti i riti, sia ordinari che abbreviati. Quest'ultimo orientamento superato dalla sentenza in oggetto commentata riconosceva quindi sia a reati abbreviati ovvero patteggiati che a reati satelliti la diminuzione di un terzo della pena. A rafforzare invece la decisione in commento delle Sezioni Unite � l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui la natura di diminuente processuale ex art. 442, comma 2, c.p.p., fa s� che il beneficio sia concesso solo con riferimenti ai reati giudicati con rito alternativo (per scelta dell'imputato). Decisivo, appare, dunque, il principio di premialit� riconosciuto dall'ordinamento penale per i procedimenti diversi dall'ordinario (tesi a ridurre i tempi della giustizia). Rito ordinario e abbreviato: la riduzione della penaIn definitiva, quindi, deve ritenersi che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato faccia s� che solo con riferimento a questi ultimi operi la riduzione di un terzo della pena ex art. 442 comma 2 c.p.p. AVV. FRANCESCA SERVADEI STUDIO LEGALE SERVADEI LARIANO (ROMA) mobile 3496052621 e-mail: francesca.servadei@libero.it |
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