Data: 27/07/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 354 del 17 luglio 2002, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, il secondo comma dell'art. 688 c.p. che prevede pene pi� severe per il reato di ubriachezza quando il fatto � commesso da chi ha gi� riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumit� individuale.
Tale norma secondo la corte sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 secondo comma e 27 terzo comma della Costituzione.
Tra le altre cose la Corte ha rilevato che a seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, il quadro normativo al quale quelle pronunce si erano attenute � profondamente mutato.
Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non � pi� riferita ad un reato base ed � divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumit� delle persone; chi invece tale condanna non abbia subito, anche se � stato condannato per reati di non minore gravit�, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo.

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