Data: 16/09/2018 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'iscrizione alla Cassa Forense, ex art. 1 del Regolamento di attuazione art. 21, L. 247/2012, è obbligatoria per tutta una serie di soggetti ovvero:

- gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi;
- gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali salvo che non abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione, prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012, ossia prima del 1° febbraio 2013;
- gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.

Tuttavia, all'art. 5 del medesimo regolamento, Cassa Forense consente anche agli iscritti nel Registro dei praticanti di anticipare l'assicurazione previdenziale di categoria: si tratta di un'iscrizione prevista in via facoltativa, concessa ai giovani aspiranti avvocati e sottoposta a precisi adempimenti.

Cassa Forense: iscrizione facoltativa per i praticanti avvocati

Cassa Forense precisa che la richiesta degli aspiranti avvocati potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, a eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dall'iscrizione, inoltre, l'interessato dovrà procedere al pagamento dei contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni (criteri di rateazione).

In questi casi l'iscrizione avviene a domanda attraverso l'inoltro, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o per raccomandata A/R, del sottostante modulo e successiva delibera della Giunta Esecutiva.

Cassa Forense: la procedura online per l'iscrizione anticipata

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Nel dettaglio, Cassa Forense ha attivato un'apposita procedura online per inoltrare la domanda utile per l'iscrizione facoltativa.

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Dal 01 agosto 2018, infatti, è on line la procedura per consentire ai Praticanti Avvocati di compilare e inviare la domanda d'iscrizione facoltativa alla Cassa (art. 5 del Regolamento attuativo dell'Art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012).
A tal fine dovranno essere utilizzate le credenziali personali (meccanografico e Pin) per accedere alla sezione "Accessi riservati/posizione personale" presente nel sito della Cassa www.cassaforense.it.
In mancanza di tali credenziali, occorre selezionare, nella sezione riservata alla modulistica, il link "Iscrizione alla Cassa per Praticante Avvocato".

Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa

Quella illustrata rappresenta una possibilità diversa rispetto a quella offerta dal'art. 3 del Regolamento di attuazione che, invece, prevede la Retrodatazione della iscrizione alla Cassa.
In questa seconda ipotesi, si consente agli iscritti agli albi di richiedere, dal momento della loro iscrizione alla Cassa, su base volontaria, di poter beneficiare della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Vanno esclusi gli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
A pena di decadenza dal diritto, tuttavia, l'interessato dovrà procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale (fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del Regolamento) entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.

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