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Data: 14/09/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 40482/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha fatto luce sull'esatta portata del reato di violenza privata, soffermandosi su alcune ipotesi peculiari in cui lo stesso può configurarsi. La vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava un uomo, riconosciuto colpevole del predetto delitto per aver impedito per giorni la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà della persona offesa e il transito attraverso tale apertura, parcheggiando lì davanti un'auto e sedendo in prossimità dei battenti. Lesione della libertà di autodeterminazioneNel confermarne la condanna, la Corte ha precisato che una condotta, per poter assumere rilevanza penale ai sensi dell'art. 610 c.p., deve determinare sulla vittima una coazione tale da porla nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere. Il mezzo con il quale è limitata la libertà di autodeterminazione della vittima è irrilevante, l'unica cosa che conta è che lo stesso sia idoneo allo scopo. E per i giudici è indubbio che risponda a tali caratteristiche il comportamento tenuto nel caso di specie dall'imputato, caratterizzato da una forza intimidatrice correlata a un'azione ostruzionistica, seppur priva dei connotati della violenza o della minaccia in senso stretto. I precedentiNell'assumere tale decisione e sancire il predetto principio, la Cassazione non ha fatto altro che uniformarsi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che ha riconosciuto integrato il reato di violenza privata, di volta in volta, dal comportamento di chi occupa il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l'accesso o di chi, durante una manifestazione di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai addetti ai lavori di svolgere i compiti che sono stati loro assegnati. |
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