Data: 18/08/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Psichiatra e responsabilità

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ra i professionisti della sanità, lo psichiatra riveste un ruolo particolarmente delicato, per la natura delle patologie con le quali viene quotidianamente a contatto e che gli impongono una cautela del tutto peculiare.

Lo psichiatra, in particolare, è titolare di una posizione di garanzia che ne può determinare una responsabilità penale anche in ipotesi che, in apparenza, potrebbero non risultare connesse con il suo operato ma che, invece, ne sono una stretta conseguenza.

Omicidio colposo

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La Corte di cassazione ha ritenuto di convalidare la condanna per omicidio colposo inflitta a uno psichiatra per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica (cfr. sentenza n. 43476/2017). Alla base della responsabilità penale, per i giudici, vi era la circostanza che l'estremo gesto era stato compiuto dalla donna poche ore dopo essersi presentata in ospedale avendo ingerito un flacone di un particolare antipsicotico ed essere stata dimessa dal medico senza attivare terapie o meccanismi di controllo.

Con l'occasione i giudici della Cassazione hanno infatti ricordato che la posizione di garanzia della quale è titolare il medico psichiatra ricomprende l'obbligo di controllo e di protezione del paziente, volto a prevenire che il pericolo che lo stesso commetta degli atti lesivi in danno di terzi o di se stesso.

Il ricovero coatto non serve

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Affinché operi la posizione di garanzia dello psichiatra, quindi, non è necessario che il paziente sia ricoverato.

Il principio, che si ricava in maniera implicita dalla pronuncia appena citata, è stato espressamente sancito più volte dalla Cassazione, che ha affermato che il medico del reparto di psichiatria, se sussiste il rischio concreto di condotte lesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare delle specifiche cautele per tutelare il paziente, anche se questo non è sottoposto a ricovero coatto (cfr., tra le altre Cass. n. 33609/2016).

Ipotesi di colpa dello psichiatra

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Sempre con riferimento all'obbligo di garanzia dello psichiatra nei confronti dei pazienti, tra la giurisprudenza di merito un cenno particolare lo merita una sentenza del tribunale di Bologna del 27 gennaio 2006, che ha decretato la condanna per omesso impedimento dell'omicidio di un'inserviente di una casa di cura per mano di un paziente uno psichiatra, colpevole di aver sottovalutato la patologia dell'uomo e di non aver apprestato le necessarie precauzioni affinché l'evento non si verificasse.

Sul presupposto che tale categoria di medico ha l'obbligo di neutralizzare determinati fonti di pericolo per tutelare i beni giuridici che con esse si trovano in contatto, il tribunale ha affermato che il sanitario risponde per colpa nella violazione delle regole di condotta dell'attività medico-psichiatrica, tra le altre, nelle seguenti ipotesi:

- quando modifica la terapia farmacologica di un paziente senza aver prima adeguatamente valutato la condizione nella quale lo stesso si trova con riferimento alla recrudescenza dei sintomi di aggressività già manifestati;

- quando non commisura le visite al paziente alla reale necessità e cogenza che una determinata situazione richiede;

- quando non richiede il Ts.o. se uno scompenso psico-patologico come quello manifestato dal paziente nel caso di specie è assolutamente manifesto.


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