Data: 17/09/2018 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � stato assegnato alla XII Commissione Affari sociali alla Camera il d.d.l. (qui sotto allegato) contenente il "Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo" d'iniziativa della deputata Michela Brambilla.

Il testo, come si legge nella relazione introduttiva, mira a colmare gli spazi vuoti della legislazione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, stante le carenze normative manifestate in materia dalla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281.

Quest'ultima, secondo le intenzioni del d.d.l, andrebbe abrogata e sostituta da una disciplina completa, organica e innovativa atta a regolamentare la materia, soprattutto alla luce della situazione "allarmante" in Italia che vede canili pubblici e privati sovraffollati, condizioni igienico-sanitarie carenti, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficolt� di accesso nei luoghi pubblici con un cane.

Arriva il codice che tutela gli animali

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Il provvedimento rappresenta un vero e proprio codice destinato alla tutela degli animali e del loro benessere, di cui lo Stato si farebbe primo garante, riconoscendo altres� agli enti locali e agli organi di polizia una serie di compiti importanti.

Il testo si compone di 11 capi che, oltre a sancire i principi, le finalit� e le competenze in materia, si occupano, nel dettaglio, della prevenzione delle morsicature e delle aggressioni, delle strutture di ricovero, delle attivit� con gli animali d'affezione, delle misure generali di tutela e di quelle speciali contro gli avvelenamenti, delle prestazioni veterinarie e delle detrazioni fiscali, nonch� degli organi di vigilanza e delle disposizioni sanzionatorie.

In particolare, il testo distingue ed elenca con precisione i compiti spettanti in materia al Ministero della Salute, seguito dalle competenze dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. In particolare, i Comuni sarebbero tenuti, tra le altre cose, a istituire un ufficio per i diritti degli animali e ad approvare un regolamento sulla tutela degli animali.

Alle ASL, che dovrebbero istitutore nell'ambito del servizio veterinario un'apposita unit� organizzativa, rimarrebbero devoluti i compiti circa la gestione dell'anagrafe canina e felice, il recupero degli animali vaganti, controllo sanitario e sterilizzazione degli animali, ecc.

Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione

Particolare attenzione � posta dalla proposta di legge sul padrone dell'animale: chi detiene a qualsiasi titolo un animale di affezione, si legge nel testo, � responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'et�, il sesso, la specie e
la razza.
Questi dovr�, altres�, provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare all'anagrafe degli animali di affezione entro i termini previsti (e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo). Molti, inoltre, sono le misure minime da seguire, anche laddove si intenda affidare l'animale ad altri.
� inoltre stabilito che chiunque rinvenga animali randagi o vaganti sia tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale. Prevista, ancora, la possibilit� di consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati ai canili o gattili sanitari.

L'Anagrafe regionale degli animali di affezione

Cani e gatti di propriet� pubblica o privata, secondo le disposizioni del d.d.l., dovranno essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari liberi professionisti: questi rilasceranno un certificato di iscrizione che accompagner� l'animale in tutti i trasferimenti di propriet�, denominato "carta d'identit� dell'animale di affezione".
Il microchip di identificazione potr� essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti
all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute.

Soccorso di animali: il 118 veterinario

Il testo andrebbe anche ad istituire il c.d. 118 veterinario tramite il quale � assicurato il servizio di pronto soccorso veterinario con reperibilit� festiva e notturna, con compiti di gestione emergenze o urgenze e autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche dei cittadini.

Cani pericolosi

Il d.d.l. ritiene che debbano essere considerati cani pericolosi i cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono in maniera determinata persone o altri cani palesemente sottomessi, determinano la morte o ferite tali da richiedere cinque punti di sutura o un intervento chirurgico.
Parametri che non troverebbero applicazione per i cani in dotazione alle forze dell'ordine, detenuti presso canili o che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessit� di difendere la propriet� privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonch� quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
All'uopo si prevede la possibilit� di segnalare al servizio veterinario ufficiale le morsicature e le aggressioni di cani. L'ufficio sottoporr� poi a controllo i cani responsabili prendendo una serie di provvedimenti in caso di rilevazione del rischio elevato, tra cui anche la possibilit� di un intervento di recupero comportamentale dell'animale e formativo del proprietario.

Rifugi, canili e gattili sanitari

Il testo individua e dettaglia la normativa in materia di canili e gattili sanitari, luoghi che devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati cos� come i rifuti, ovvero canili pubblici o privati convenzionati che hanno come scopo principale le adozioni.
Per i comuni di piccole dimensioni si stabilisce la possibilit� di ottemperare alle disposizioni della legge anche attraverso il c.d. microcanile o microgattile, ovvero altra struttura gestita da un'associazione animalista destinata a ospitare un numero massimo di trenta cani e trenta gatti.
Il testo offre anche una dettagliata disciplina relativamente a gatti liberi, colonie feline e gattili chiarendo che i gatti che vivono in stato di libert� sul territorio sono protetti ed � vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
Anche questi saranno soggetti a identificazione e iscrizione all'anagrafe felina e dovranno essere sterilizzati, curati e vaccinati dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
Il testo contiene inoltre disposizioni per l'istituzione, da parte dei Comuni, di cimiteri e servizi di cremazione per animali di affezione.

Detenzione per finalit� economiche, mostre e manifestazioni

Il testo non omette di regolamentare le attivit� concernenti la vendita, l'allevamento, l'introduzione da Paesi dell'Unione europea nonch� da altri Paesi e la custodia di animali. Si stabilisce il divieto di vendita dei cani negli esercizi commerciali, nonch� la detenzione di animali in conto vendita nonch� l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita.
Il testo andrebbe a vietare, inoltre, fiere e manifestazioni itineranti aventi a oggetto animali. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, che prevedono la presenza di animali di affezione, invece, potranno svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale. Sarebbe, altres�, vietato l'impiego di animali di affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonch� in spettacoli ambulanti o di strada.

Parchi pubblici e giardini: accesso ai cani sempre consentito

Ai cani sorvegliati dal detentore il testo consentirebbe l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge. In tali luoghi dovranno essere tenuti con guinzaglio, mentre nelle aree appositamente attrezzati potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilit� degli accompagnatori.
Anche nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici e privati, l'accesso con il cane sarebbe sempre consentito. I cani a rischio potenziale elevato, rilevato da parte del servizio veterinario ufficiale, dovranno per� essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Prestazioni medico-veterinarie gratuite

Il d.d.l stabilisce per una serie di animali il diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie local: si tratta, ad esempio, dei cani e dei gatti presso i canili e gattili sanitari, dei gatti appartenenti alle colonie feline, dei cani adibiti alla guida dei ciechi o degli animali destinati alla pet therapy e alla riabilitazione.
Invece, i proprietari di cani e gatti che rientrano in determinate situazioni reddituali o sociali, avrebbero diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base.

Divieti e sanzioni

Molto dettagliata e articolata � anche la parte che il d.d.l riserva all'elencazione dei divieti e delle sanzioni per i trasgressori. In particolare, i divieti avrebbero lo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumit� pubblica e il benessere degli animali.
Tra questi spiccano la detenzione e l'utilizzo degli animali per pratiche di accattonaggio, l'affidamento degli stessi a minori di et� o interdetti, il lasciare l'animale incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico, effettuare incroci tra razze o addestrare cani per esaltarne l'aggressivit�, vendere animali attraverso la rete internet, giornali o riviste e molti altri.
Espressamente previsto � anche il divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo
Numerose anche le sanzioni che, nei diversi casi, potrebbero costare al responsabile dell'animale e ai trasgressori, multe sostanziose, la reclusione e addirittura la confisca dell'animale.

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