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Data: 17/09/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il verbale con il quale viene irrogata una sanzione per violazione del codice della strada, nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore nel termine massimo di novanta giorni dall'accertamento. L'accertamento, però, non è sottoposto a termini predeterminati, il che, talvolta, pone dei problemi in ordine all'esatta individuazione della decorrenza iniziale del tempo concesso per la notifica. Il giudice valuta il caso concretoCon la sentenza numero 2150/2018 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Firenze ha a tale proposito precisato che, come già sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 2363/2005, è il giudice che deve determinare il tempo del quale l'amministrazione ha bisogno per verificare l'esistenza dell'infrazione e per individuare il responsabile. La vicendaNel caso di specie, il tempo trascorso tra la data dell'infrazione e la data della notifica non è stato reputato congruo, con vittoria della società sanzionata per eccesso di velocità e difesa in giudizio dall'Avv. Roberto Iacovacci. L'infrazione si era verificata in data 11 novembre 2016, la prima notifica del verbale era avvenuta presso la sede della società il 28 novembre 2016 ma il 1° febbraio 2017 l'atto era stato restituito con esito "destinatario irreperibile / sconosciuto". La seconda notifica era stata quindi fatta con consegna del plico alle Poste il 27 aprile 2017; il recapito era datato 12 maggio 2017. In assenza di prove adeguate da parte della P.A. circa la correttezza del procedimento di notifica del verbale, il ricorso proposto avverso lo stesso è stato quindi accolto per inosseranza dei termini di cui all'articolo 201 del codice della strada.
Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione |
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