Data: 18/09/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sarà possibile ottenere detrazioni fiscali dal 70% fino all'85%, ma soltanto per edifici "esistenti" alla data della richiesta del bonus, ovvero edifici accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola col pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico.
Tanto emerge dalla lettura delle linee guida (qui sotto allegate) in materia di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) ha aggiornato alla data del 10 settembre 2018.

Super bonus parti comuni Condominio: chi può accedervi e per quali edifici?

Alla detrazione possono accedere tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.
In luogo delle detrazioni, i contribuenti potranno anche optare per la cessione del credito.
Per ottenere l'accesso al superbonus, chiarisce Enea, gli edifici dovranno essere "esistenti" alla data della richiesta di detrazione, ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, gli edifici dovranno essere dotati di impianto termico.

Riqualificazione energetica condomini: gli interventi agevolabili

Enea spiega che tra gli interventi che rendono possibile accedere al bonus rientrano in primis gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (comunque compresi negli artt. 1117 e 1117 bis c.c.) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. In tal caso la detrazione fiscale sarà del 70% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021.
Ancora, sono ricompresi gli stessi interventi che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al DM 26/06/2015 (decreto linee guida). In tal caso, la detrazione fiscale sarà del 75% e sempre per le spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021.
Il limite massimo di spesa ammissibile tuttavia, sarà pari a 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Laddove dagli interventi summenzionati consegua la riduzione di una o di due classi di rischio sismico inferiore, la detrazione potrà raggiungere, rispettivamente, l'80% e l'85% per le spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021. In questi ultimi casi il limite massimo di spesa ammissibile sarà di 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Nel documento, inoltre, ENEA precisa nel dettaglio i requisiti tecnici specifici a cui dovranno rispondere gli interventi: ad esempio questi dovranno configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento) e riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente.

Superbonus Condominio: documentazione necessaria

Per poter ottenere le detrazioni fiscali sarà necessario trasmettere all'Enea la "Scheda descrittiva dell'intervento" redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La scheda descrittiva andrà trasmessa entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it)
Il cliente, invece, sarà tenuto a conservare tutta una serie di documenti di tipo tecnico e amministrativo. Tra i primi rientra l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (contenente tra l'altro la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi e dei nuovi elementi strutturali).
L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Ancora, saranno necessarie:
- la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell'intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali e di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- originale della Scheda descrittiva dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.
Tra i documenti di tipo amministrativo, invece, rientrano:
- le fatture relative alle spese sostenute;
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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