Data: 07/09/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Copyright: cos'è

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Ormai è sdoganato l'utilizzo del termine copyright come sinonimo di diritto d'autore in tutti gli ordinamenti, pertanto lo utilizzeremo anche noi in questa guida. In realtà con il termine copyright, di origine anglosassone si intende, nello specifico, il diritto di riproduzione dell'opera per finalità economiche. La nostra legge sul diritto d'autore invece, a differenza di quella anglosassone, è più complessa perché, oltre al diritto di sfruttamento economico disciplina anche quello morale sull'opera, ovvero la paternità della stessa. Chiarito questo concetto, vediamo come è disciplinato il copyright nel nostro ordinamento.

Copyright: legge

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In Italia la disciplina del copyright è dettata dalla legge n. 633/1941.

Essa disciplina le opere creative tutelate, prevede quelle che non lo sono, definisce i soggetti titolari del diritto d'autore e dello sfruttamento economico delle stesse, la loro circolazione e i contratti di licenza che concedono la facoltà di utilizzo per un periodo di tempo determinato.

Per quanto riguarda infine le opere degli autori stranieri, oltre alla legge italiana, applicabile a opere pubblicate per la prima volta in Italia da autori ivi domiciliati, ci sono le Convenzioni Internazionali, come quella di Berna del 1886 modificata nel 1971 e la disciplina europea sul copyright, che, come vedremo, è stata di recente oggetto di importanti modifiche.

Oggetto del copyright

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Il copyright, come previsto dall'art. 1 della legge n. 633/1941 L.A, protegge tutte le opere creative di tipo letterario, musicale, artistico, architettonico, teatrale, cinematografico. Esso tutela inoltre le opere riconducibili a qualsiasi altra forma espressiva, compresi i programmi necessari a elaborare creazioni letterarie e persino le banche dati, che per scelta o disposizione del materiale, possono essere considerate come idee dell'autore.

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Ai sensi dell'art. 3, sono tutelate anche le "opere collettive" ossia quelle formate da parti o opere intere, che costituiscono una "creazione autonoma" perché frutto di un lavoro di riunione e coordinamento compiuto per finalità letterarie, didattiche, religiose, politiche (es: enciclopedie, antologie, dizionari). Le opere collettive sono considerate originali e come tali protette dal diritto d'autore, a prescindere e senza far venire meno la tutela accordata alle creazioni che le compongono.

L'art. 4 infine prevede l'estensione della tutela, senza pregiudizio dei diritti esistenti su quella originaria, alle "elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."

Opere non tutelate

Ci sono anche delle opere non tutelate dal copyright. Come precisato al punto 9 dell'art 2. L.A ad esempio "La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto." Ai sensi dell'art 5 L.A inoltre sono esclusi dalla tutela i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche italiane e straniere.

Opera creativa

Alla luce di quanto esposto quindi un'opera è creativa, non necessariamente quando da origine a qualcosa di assolutamente nuovo, ma anche quando a essere originale, innovativo e "creativo" è l'elaborazione personale dell'autore di qualcosa che esiste già. Come previsto dall'art. 6 L.A infatti essa deve essere un'espressione particolare del lavoro intellettuale.

Tutela dell'espressione

Il copyright protegge sia la forma esteriorizzata dell'opera, come un libro o una scultura, che l'espressione più intima e interiore, che può consistere nell'elaborazione della trama di un film o di una creazione letteraria.

Soggetti tutelati

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I soggetti tutelati dal copyright sono diversi, in base alla tipologia dell'opera.

  • L'art. 8 prevede che "E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero."
  • In caso di opere collettive l'autore è chi dirige e organizza l'opera, mentre per quanto riguarda le elaborazioni è considerato tale l'elaboratore, nei limiti della sua attività.
  • Qualora l'opera sia stata creata da più coautori la tutela è accordata a tutti in comune e in questo caso si applicano le norme sulla comunione.
  • L'art. 10 L.A estende la tutela anche agli enti privati senza scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, alle Accademie e agli enti pubblici culturali sulle raccolte dei loro atti e sulle rispettive pubblicazioni.
Nel caso in cui l'autore desideri restare anonimo o utilizzare uno pseudonimo, chi rappresenta, pubblica o esegue l'opera è legittimato a farne valere i diritti fino a quando il suo creatore non riveli la sua identità.

Titolari dello sfruttamento economico dell'opera

L'art. 12 della L.A prevede come regola generale che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, sia originale che derivata, nei limiti fissati dalla L.A. A questa regola fanno eccezione:

  • l'art. 12 bis, secondo il quale "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro";
  • l'art 13 ter che prevede sempre il diritto di utilizzazione esclusiva da parte del datore di lavoro di chi crea un'opera di disegno industriale.
  • Lo stesso principio è previsto dall'art. 88 L.A per quanto riguarda le opere fotografiche. Nel caso in cui l'opera fotografica è ottenuta durante e in adempimento di un contratto di lavoro o se la foto ha per oggetto cose del committente, lo sfruttamento economico delle fotografie spetta al datore di lavoro e al committente, fatta salvo un corrispettivo equo per il fotografo.

Copyright: come funziona

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La tutela del copyright insorge nel momento in cui l'opera è creata. Non sono richieste formalità eccessive per sottoporre la propria creazione a tutela da parte della legge, ma solo dimostrarne la paternità, l'originalità e il fatto che nessuno l'abbia concepita prima. A tal fine è consigliabile depositare la propria opera presso la SIAE, affinché ne certifichi la data.

A parte il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito, la SIAE non esegue controlli sull'opera, per cui, l'accettazione del deposito non garantisce la tutela del copyright, se l'opera non rientra tra quelle meritevoli di protezione.

Tutela della paternità dell'opera

La L.A. all'art 20 tutela il diritto morale dell'opera, ossia "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione." Questo indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera, che possono essere riconosciuti, come precisato, anche a soggetti diversi dall'autore (datore di lavoro, committente).

Il diritto alla paternità dell'opera è inalienabile, anche se una volta che l'autore ne accetta le modifiche, non può impedire che venga eseguita in quel modo o chiederne la soppressione. La morte dell'autore non fa venire meno il diritto di rivendicazione della paternità dell'opera, che la legge riconosce in capo a coniuge, figli, genitori, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, sorelle e loro discendenti e al Ministro competente, sentita l'Associazione sindacale, se esistono ragioni pubbliche.

Diritti di utilizzazione economica dell'opera

I diritti primari di utilizzazione economica dell'opera contemplano le seguenti facoltà:

  • pubblicazione e utilizzo;
  • riproduzione con qualsiasi mezzo;
  • diffusione anche a distanza con strumenti appositi;
  • distribuzione, compresa quella commerciale;
  • traduzione, trasformazione ed elaborazione;
  • noleggio e cessione temporanea.

Tutte queste operazioni non possono prescindere dal consenso dell'autore dell'opera e, nella maggior parte dei casi, dalla corresponsione di un compenso in suo favore. Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e sino al compimento del 70 anno solare successivo alla sua morte, fatti salvi casi particolari previsti dalla L.A. Decorso questo lungo periodo di tempo le opere diventano di dominio pubblico. Esse pertanto possono essere pubblicate liberamente a condizione che si rispetti l'onore e la reputazione dell'autore, le cui azioni a difesa sono previste senza limiti di tempo ed esercitabili dagli eredi.

Circolazione del copyright

I diritti di utilizzazione riconosciuti agli autori delle opere dell'ingegno e i diritti connessi di carattere patrimoniale, possono essere acquistati, venduti o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, fatto salvo il rispetto delle regole previste dalla L.A. Come precisato dall'art. 109 L.A la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, anche la trasmissione dei diritti di utilizzazione così come previsti e regolati dalla L.A. Esiste infatti una distinzione tra cessione dell'opera e dei diritti d'autore sulla stessa. Per questo è necessario che la volontà di trasferire in tutto o in parte i diritti patrimoniali sull'opera risulti da atto scritto.

Contratti di licenza

La trasmissione dei diritti patrimoniali su un'opera può avvenire anche tramite la stipula di un contratto di licenza, per mezzo del quale l'autore concede il diritto di sfruttamento della stessa per un periodo limitato o per una finalità determinata, mantenendone la titolarità. Scaduto il contratto infatti l'autore può concedere nuovamente i diritti sull'opera a un altro soggetto. La licenza può essere esclusiva o no, e può avere a oggetto tutti i diritti o solo una parte.

Utilizzi delle opere senza consenso dell'autore

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E' possibile senza il consenso dell'autore (a meno che non vi sia una finalità commerciale):

  • citare,
  • riassumere,
  • riprodurre brani o parti di un'opera per fini didattici o di critica e discussione

Le modalità in cui uno o più di tali utilizzi possono essere effettuati su giornali, riviste, periodici per varie finalità sono regolate dagli artt. 65, 66, 67 e 70 della L.A.

La tutela delle opere di autori stranieri

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In Italia, oltre alla legge 633/1941, che all'art. 185 sancisce la sua applicabilità anche "alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia", quando si deve regolare la protezione che la legge interna accorda anche agli autori stranieri, occorre fare riferimento alle convenzioni internazionali. L'art. 186 L.A. al secondo comma prevede inoltre che "Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto é interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti." La disciplina più importante a livello internazionale sul diritto d'autore al momento è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Riforma europea del copyright

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Nel 2019, l'UE, pur se con il voto contrario dell'Italia, ha approvato la direttiva di riforma del copyright, che gli Stati membri sono ora tenuti ad attuare.

Con essa, tra le altre cose, gli editori di stampa potranno stipulare degli accordi con i quali le piattaforme online dovranno pagare per utilizzare i loro contenuti, mentre resteranno liberi i link e gli snippet brevi.

Inoltre, graveranno sulle grandi piattaforme (ad esempio Youtube) le sanzioni per la diffusione, da parte degli utenti, di contenuti protetti da copyright. Per le medie piattaforme gli obblighi di controllo sono però attenuati e scompaiono per le piccole.

Infine, si segnala l'esclusione dall'obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright con riferimento al caricamento di contenuti su enciclopedie online (come Wikipedia) e per i meme, come parodie o citazioni.

Leggi Riforma Copyright: via libero definitivo

Leggi anche:

- Cosa prevede la riforma del Copyright

- Royalty free


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