Data: 18/09/2018 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Solo chi bestemmia una divinit� � punito dalla legge italiana. Nessuna conseguenza invece per chi rivolge offese alla Madonna o ai Santi. Queste le conseguenze delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e della sentenza n. 440/1995 (sotto allegata) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalit� dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".

Bestemmia: solo illecito amministrativo

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Viene da chiedersi se la depenalizzazione della bestemmia a illecito amministrativo sia una delle tante cause del progressivo imbarbarimento verbale della societ�. Certo, le depenalizzazioni riducono l'intasamento delle aule dei tribunali, ma � giusto non punire penalmente chi bestemmia, offendendo cos� il sentimento religioso dei credenti? A quale norma � riconducibile questa modifica? Si tratta del dlgs n. 507/1999 il cui art. 57 modifica l'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti e che nella sua attuale formulazione dispone:"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinit� � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro". Insomma solo una multa se si bestemmia una Divinit�.

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Tutto chiaro, ma per quanto riguarda la Madonna e i Santi? Nessuna tutela per loro?

Bestemmiare la Madonna e i Santi non � punito

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Madonna e Santi non ricevono pi� tutela dall'ordinamento da quando la sentenza n. 440/1995 della Consulta ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".

Il motivo?

Ecco cosa dice la Consulta: "La bestemmia contro la Divinit�, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si pu� considerare punita indipendentemente dalla riconducibilit� della Divinit� stessa a questa o a quella religione, sottraendosi cos� alla censura d'incostituzionalit�. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorch� la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinit�, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato", � da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato nell'art. 724, � propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicch�, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla 'religione dello Stato' pu� valere soltanto per i Simboli e le Persone".

Insomma poich� le divinit� sono comuni a tutte le religioni, mentre i simboli e le persone farebbero un chiaro riferimento alla sola religione dello Stato italiano, la bestemmia rivolta verso queste figure non � punibile per la legge penale. Chi offende quindi la Madonna o i Santi non commette un illecito perch� il loro oltraggio non � una bestemmia.

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