Data: 19/09/2018 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'ordinamento giuridico penale italiano prevede che la punibilit� di un reato � esclusa dalla circostanza che il suo autore abbia agito esercitando un proprio diritto o adempiendo a un dovere impostogli da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorit�.

Il principio, sancito dall'articolo 51 del codice penale, assume particolare rilievo con riferimento alla critica politica, un diritto il cui esercizio pu� escludere il reato di diffamazione.

Indice:

Cos'� la critica politica

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La critica politica � quella che ha ad oggetto i provvedimenti e i comportamenti assunti da soggetti che esercitano dei rilevanti poteri pubblici, cos� permettendo un controllo sull'operato degli amministratori della res publica.

Come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 29232/2004, ad essa, cos� come alle discussioni che � in grado di generare, deve essere dato ampio spazio, posto che si tratta di fattori che contribuiscono "alla crescita della sensibilit� collettiva su questioni rilevanti ed "aiutano" chi esercita un pubblico potere a correggersi".

Chi pu� fare critica politica

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Sul punto quindi va sin da subito fatta luce su di un aspetto fondamentale: chi pu� manifestare i propri pensieri di natura politica godendo del "beneficio" della non punibilit�?

Non � possibile limitare l'applicabilit� dell'esimente, e quindi la rilevanza giuridica penale dell'esercizio del diritto di critica, ai soli politici di professione, ma essa va piuttosto estesa a tutti coloro che partecipano al dibattito e alla competizione politica.

Sul punto � stata chiara la sentenza numero 7443/2005 della Corte di cassazione, che ha rilevato che "espressioni dure e pungenti, che in un altro contesto generale avrebbero potuto essere considerate offensive, purch� non volgari e triviali e comunque attinenti a comportamenti pubblici e politici e non alla sfera privata, sono ritenuti scriminati dall'esercizio legittimo del diritto di critica politica". I giudici, in quell'occasione, hanno anche osservato che "l'attuale fase della vita politica nazionale � caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressivit�, se non proprio da un generale e progressivo imbarbarimento del costume e del linguaggio politico, che ha portato ad una desensibilizzazione del significato offensivo di certe espressioni e, quindi, ad un ampliamento dei limiti della continenza formale della critica politica".

Il fondamento costituzionale della critica politica

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La critica politica, del resto, � una manifestazione del pensiero che trova il proprio riconoscimento supremo, come diritto, nell'articolo 21 della Costituzione che, al primo comma, sancisce che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Diffamazione tra politici

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Il confine tra critica politica e diffamazione tra politici, tuttavia, � molto labile, considerato che nell'ambito delle competizioni politiche � valida la regola che consente delle forti manifestazioni di dissenso e il ricorso a toni aspri e di disapprovazione. Ci� vuol dire che la critica, in questo contesto, pu� essere pi� pungente rispetto a quella che normalmente caratterizza i rapporti tra privati cittadini e pu� essere caratterizzata da estrema polemicit�.

Utilizzando le parole dei giudici di legittimit� "va, in punto di diritto, premesso come la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensivit� possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto. � L'esercizio di siffatto diritto consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario" (Cass. n. 35791/2018).

Ci�, tuttavia, non esclude che anche tra politici l'utilizzo di alcune espressioni particolarmente offensive possa configurare diffamazione penalmente punibile.

Critica politica: i limiti

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Anche la critica politica, infatti, soggiace a specifici limiti volti sostanzialmente a preservare la sfera morale dei politici, che resta sempre penalmente protetta.

Di conseguenza, la scriminante non opera se l'agente attacca il criticato senza perseguire alcun pubblico interesse e prescindendo dalla dimensione politica, ma colpendolo in maniera personale con la sola intenzione di offenderlo e denigrarlo.

Insomma, come si legge nella sentenza numero 35791/2018 gi� citata sopra, "Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica �, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali".

Ma non solo. Sempre la Corte di cassazione, questa volta con la sentenza numero 51619/2017 ha anche precisato che "E' pur vero che questa Corte ha ripetutamente aggiunto che il rispetto della verit� del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo pi� limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor pi� quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non pu�, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica � . Tale affievolimento non pu� tuttavia estendersi sino a legittimare l'attribuzione di una notizia obiettivamente falsa, e non solo inesatta o imprecisa, che rappresenta il punto di partenza dell'analisi e della censura politica".

Querela per diffamazione in politica

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Di conseguenza, se vengono travalicati i limiti entro i quali la diffamazione � giustificata dalla critica politica, il politico che ha subito degli aspri attacchi pu� difendersi giudizialmente, innanzitutto sporgendo querela per diffamazione.

Poi, nel successivo processo penale o in un autonomo processo civile potr� altres� chiedere il risarcimento del danno.

La strada risarcitoria pu� anche essere l'unica che si sceglie di percorrere, mettendo in secondo piano la rilevanza penale del fatto.


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