Data: 21/09/2018 07:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Va annullata la multa elevanta al conducente pizzicato a viaggiare oltre i limiti di velocit� consentiti laddove manchino le indicazioni relative alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocit�.

Ai fini della validit� del procedimento amministrativo, infatti, i verbalizzanti devono indicare tutte le circostante idonee a evidenziare i presupposti relativi alla complessiva attivit� di accertamento.

La vicenda

Tanto si desume dalla sentenza n. 4484/2018 (qui sotto allegata) con cui il Giudice di Pace di Mantova (giudice Morselli) ha accolto l'opposizione avverso un verbale di accertamento al Codice della Strada di un automobilista difeso dall'associazione Globoconsumatori.

Secondo il ricorrente sarebbe stato illegittimo il verbale elevatogli per superamento dei limiti di velocit� (ex art. 142, comma 9, C.D.S.) essendo la rilevazione di velocit� avvenuta in modo non conforme a quanto prevista dalla normativa.
Tra l'altro, secondo l'opponente, non erano state dichiarate a verbale informazioni sulla tipologia della postazione e sull'obbligatoria revisione dello strumento. Un assunto contestato da parte resistente (Prefetto di Mantova) in difesa dell'operato degli agenti accertatori.

Multa invalida se non � indicata la tipologia della postazione di rilevamento

Il magistrato onorario rammenta come il Ministero dell'Interno (circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3) abbia precisato, quanto alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocit� (ben visibili oltre che preventivamente segnalate), sia necessario garantire il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attivit� di prevenzione realizzata.

Ci� avviene tramite l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa con distanza massima dalla postazione non superiore a km 4 e senza che, tra il segnale e la postazione, siano presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

Le postazioni mobili, rammenta il magistrato onorario, richiedono di essere segnalate con segnali temporanei. La segnaletica permanente, infatti, si utilizza unicamente quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e quando il loro impiego, nel tratto di strada considerato, non � occasionale, ma, per la frequenza dei controlli assume il carattere di sistematicit�.

Una simile esigenza di informazione preventiva, inoltre, pu� essere soddisfatta anche attraverso anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa.

La giurisprudenza di legittimit� (Cass. ord. n. 5997/2014) ha chiarito, sul punto, come sia indispensabile, ai fini della validit� del procedimento amministrativo, che i verbalizzanti indichino tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali si era fondata la complessiva attivit� di accertamento, ivi compresa l'indicazione relativa alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo della velocit�.

Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non risultano dal verbale indicate tali informazioni e, pertanto, il giudice non pu� che accogliere le eccezioni dell'opponente annullando il verbale.

Si ringrazia la Globoconsumatori per il provvedimento

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