Data: 29/09/2018 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Come muoversi e cosa fare se un militare riceve il decreto con il quale si respinge la sua domanda tendente ad accertare la dipendenza di una patologia da causa di servizio; allo stesso tempo come muoversi se si riceve analogo diniego sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato?
Lo spunto, per il commento, viene dalla sentenza n. 1226/2018 del Tar Bari pubblicata il 20.09.2018.
Indice:

Provvedimento di diniego

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Questo provvedimento, poniamo emesso dal Ministero della Difesa, si basa sul fatto che per l'infermità denunciata l'amministrazione ha ritenuto non sussistere una diretta dipendenza da causa di servizio ad esempio perché, a dire del Ministero, non sono emersi particolari condizioni ambientali e di missione implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio in grado di esporre il dipendente a maggiori disagi o fatiche rispetto alle condizioni ordinarie di svolgimento dei compiti di servizio.

Parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio

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Il "no" dell'amministrazione si basa sul parere negativo reso dal C.V.C.S.
In pratica: il Comitato esclude la dipendenza di una grave patologia (es: tumorale) da causa di servizio, orientandosi sul fatto che non si trovano, nei precedenti di servizio della persona interessata fattori specifici potenzialmente idonei a dar vita ad una patologia come quella di cui si parla.

Il ricorso: l'impostazione

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Di fronte ad una situazione di questo tipo il militare, non condividendo quanto ritenuto dall'amministrazione ha la possibilità di agire in giudizio contro il diniego, proponendo un ricorso.
Nell'atto che apre il caso litigioso può argomentare affermando che vi è un eccesso di potere dell'A.M. per travisamento dei presupposti ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e motivazione sbagliata.

Il ricorso: i motivi

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Il militare può certamente far leva sul mancato apprezzamento delle missioni svolte in luoghi inquinati e contaminati, comunque malsani; in particolare facendo notare come il C.V.C.S. avrà verosimilmente omesso di valutare le condizioni ambientali ed operative riferite al servizio svolto (per restare sul caso della sentenza n. 1226/18, si parla tra l'altro di missioni in Bosnia con presenza di inquinanti provenienti da particelle sprigionate da ordigni bellici).

La sentenza

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I Giudici, esaminate le posizioni contrapposte delle parti in causa e volendo rendere una sentenza giusta, danno peso alla storia di servizio del militare: in effetti, solo restando ben ancorati al fatto si può cercare la soluzione corretta alla materia del contendere.
Ora, si da il caso che se il C.V.C.S. non tiene conto dell'accadimento, limitandosi a non rilevare il nesso, finisce con il produrre una valutazione monca, come tale assolutamente criticabile in quanto inattendibile.
I dati scientifici in materia individuano possibili e plausibili relazioni tra gli eventi critici esaminati.

Il nesso causale e il criterio probabilistico

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La delicatezza e la complessità di questa materia esigono che l'interprete del diritto si ponga una domanda: è necessario giungere alla dimostrazione assoluta del nesso causale oppure si può adottare un criterio di probabilità che aiuti a determinare il diritto delle vittime agli strumenti indennitari previsti dalla Legge?
Ebbene, le sentenze hanno tracciato un solco profondo nella seconda direzione: questo è il dato da tenere presente.

In pratica

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Sbaglia l'amministrazione quando non svolge un'effettiva indagine sull'esistenza del nesso tra la malattia e lo stato di servizio del militare.
Il consiglio, per tutti questi casi, rimane quello di presentare un ricorso e chiedere l'annullamento dell'atto impugnato.

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