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Data: 28/09/2018 18:23:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Prosegue l'iter della proposta di legge destinata a innovare la disciplina della class action. La proposta, oggetto di numerosi emendamenti, che hanno modificato diversi aspetti dell'impianto originario, alcuni dei quali con risvolti importanti, è stata licenziata dalla Commissione giustizia e pronta per l'aula dove approderà lunedì prossimo per la discussione. Il testo, che Il diritto quotidiano StudioCataldi.it è in grado di anticipare (sotto allegato), presenta numerosi punti interessanti e differenti rispetto a quello esaminato nei giorni scorsi (vedi in merito In arrivo la nuova class action). Ecco le novità principali:
Nuova class-action: la legittimazione a proporre l'azione[Torna su] L'azione di classe, a norma della proposta, sarebbe destinata a transitare nel Codice di procedura civile: dopo il titolo VIII del libro quarto del codice rito, si andrebbe ad aggiungere, secondo le intenzioni dei proponenti, un "Titolo VIII-bis" dedicato ai procedimenti collettivi, titolo che è stato preferito a quello, pensato in precedenza "dell'azione di classe". A seguito delle modifiche emendative approvate, inoltre, potrebbero agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive di diritti individuali omogenei, le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti oppure ciascun componente della classe allo scopo di accertarne la responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. La legittimazione a proporre la class action, in particolare, sarebbe attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Rispetto al testo precedente, dunque, viene modificata la legittimazione attiva, mentre tutto resta invariato dal lato passivo. L'azione di classe, stabilisce ancora il testo più aggiornato, potrà essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale. Forma e ammissibilità della domanda[Torna su] Gli emendamenti approvati modificano anche le modalità di proposizione della domanda: il testo precedente, infatti, stabiliva la proposizione con atto di citazione, mentre il nuovo testo chiarisce che la domanda per l'azione di classe andrebbe proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta. Il procedimento, inoltre, dovrebbe essere regolato dal rito sommario di cognizione e definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non potrà essere disposto il mutamento del rito. Inoltre, Il Tribunale dovrà decidere con ordinanza sull'ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla prima udienza e potrà sospendere il giudizio laddove sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Pluralità delle azioni di classe[Torna su] Gli emendamenti stabiliscono, inoltre, che decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico, non potranno essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Tale divieto non opererebbe laddove l'azione di classe precedentemente introdotta fosse dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Class action: le novità riguardanti procedimento[Torna su] Per quanto riguarda il procedimento, resta il termine "perentorio" fissato dal Tribunale (non inferiore a 40 giorni e non superiore a 150 giornni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza) per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali e omogenei. Inoltre, quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti saranno posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto. Particolarmente dettagliata anche la "nuova" parte relativa all'esibizione delle prove: difatti, il giudice potrà ordinare al convenuto di esibire quelle rilevanti che rientrano nella sua disponibilità, individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. Conseguenze sono previste in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o di non adempimento dello stesso, e anche in caso di distruzione delle prove rilevanti. La domanda di adesione[Torna su] A norma degli emendamenti approvati in commissione, inoltre, si prevede che la domanda di adesione sia resa su un modulo conforme a un modello approvato con con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di adesione produrrà gli effetti della domanda giudiziale e potràessere presentata anche senza il ministero di un difensore. La revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune determinerà l'inefficacia dell'adesione, operante di diritto e rilevabile d'ufficio. Azione inibitoria collettiva[Torna su] Il testo ribadisce che chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, potrà agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. In particolare saranno legittimate a proporre l'azione le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nell'apposito elenco e i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati. L'azione potrà essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività; la domanda, invece, si proporrebbe con le forme del procedimento camerale, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e laddove l'azione inibitoria collettiva fosse proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice sarebbe tenuto a disporre la separazione delle cause. |
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