Data: 01/10/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La posta elettronica certificata non rende più indispensabile eleggere domicilio presso il Comune ove si trova l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia della quale si è parte.

Domicilio digitale

Alla p.e.c., infatti, corrisponde il domicilio digitale del difensore che, come ricordato di recente dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 23620/2018 qui sotto allegata, impedisce la notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite anche se il destinatario ha omesso di eleggere domicilio "fisico" in quel Comune. Ciò salvo che anche l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Vizi di natura procedimentale

Inoltre, in caso di notificazione in via telematica, gli eventuali vizi di natura procedimentale (come ad esempio l'estensione .doc anziché .pdf) restano privi di significato se viene comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto notificato via p.e.c.. A tal fine è comunque indispensabile che l'erronea applicazione della regola processuale non abbia leso il diritto di difesa né abbia comportato altro pregiudizio per la decisione.

Oggetto non chiaro

In tal senso, come affermato dai giudici nella recente sentenza, la mancata indicazione della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" nell'oggetto della p.e.c. costituisce una mera irregolarità se il destinatario ha comunque ricevuto la notificazione e ha mostrato di averne ben compreso il contenuto.


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