Data: 02/10/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con la sentenza numero 5232/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha preso una netta posizione rispetto a una questione assai dibattuta nell'assistenza legale in giudizio: quella della compatibilit� del gratuito patrocinio con l'istituto della distrazione delle spese di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile.

La distrazione � una rinuncia al gratuito patrocinio

La Cassazione ha sposato integralmente l'orientamento gi� portato avanti da alcuni uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale di Paola (consacrato nella sentenza del 8 febbraio 2018, sulla quale leggi Avvocati: gratuito patrocinio e distrazione delle spese sono incompatibili), decretando che la distrazione rappresenta, nei fatti, un'implicita rinuncia al gratuito patrocinio.

Infatti, per la Suprema Corte, il patrocinio a spese dello Stato esclude ogni rapporto tra la parte meno abbiente � assistita � e la parte soccombente � non assistita � e, pertanto, � incompatibile con la distrazione delle spese che, invece, crea "un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda".

La rinuncia alla distrazione non conta

La dichiarazione dell'avvocato distrattario di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, che � vincolante per il giudice salvo frode, attesta, in sostanza, una situazione che � incompatibile con la tutela della "non abbienza". La parte assistita dal legale che ha chiesto la distrazione ha infatti gi� trovato qualcuno che anticipa per lei le spese e non pretende gli onorari, cos� eliminando il presupposto principale del beneficio del gratuito patrocinio.

Ci� posto, come sottolineato dai giudici, "la successiva rinuncia alla distrazione non pu� eliminare gli effetti gi� verificatesi (se non per quanto riguarda l'onorario non riscosso almeno per le spese sino allora anticipate) sicch�, venute meno le condizioni di fatto poste a base dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato non � possibile ricostituirla".


Si ringrazia per la cortese segnalazione il Dott. Franco Caroleo, giudice della Sezione Civile del Tribunale di Paola


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