Data: 01/04/2021 17:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cosa sono i reati d'opinione

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Le principali fattispecie dei reati d'opinione sono contenute nel codice penale e in alcune leggi speciali, come quelle che si pongono l'obiettivo di ostacolare la riorganizzazione del partito fascista e il genocidio.

Il legislatore, nel momento in cui prevede tali reati, si pone l'obiettivo di tutelare precisi valori morali, religiosi, politici e sociali super individuali (collettivi o diffusi), da condotte espresse in forme tali da cagionarne il turbamento. Non a caso costituiscono reati d'opinione le condotte finalizzare a offendere, vilipendere, esaltare, istigare, attentare, turbare e propagandare ideologie e comportamenti che rappresentano l'espressione di un controvalore negativo rispetto a quelli su cui dovrebbero fondarsi le moderne societ� democratiche.

Reati d'opinione: la ratio

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I reati d'opinione, dal semplice punto di vista terminologico, sembrano porsi in contrasto con quanto sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libert� di manifestazione di pensiero. In effetti, in un Paese che si definisce democratico � strano che si pongano limiti o si puniscano idee o pensieri. La verit� � che la legge penale non punisce indistintamente tutte le forme di pensiero, ma solo quelle ritenute talmente pericolose da richiedere l'applicazione di una sanzione penale come la reclusione e l'ammenda. Manifestare liberamente il proprio pensiero infatti non significa poterlo fare in modalit� offensive, violente o irrispettose. Occorrono dei limiti per tutelare anche le libert� altrui.

I reati d'opinione nel codice penale

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I principali reati d'opinione contemplati dal nostro ordinamento si possono ricavare dalla legge n. 85/2006, che ha modificato il codice penale, proprio in relazione a questi illeciti.

Dalla lettura della legge si evince che sono considerati reati d'opinione le seguenti fattispecie:

  • attentato contro l'integrit�, l'indipendenza e l'Unit� dello Stato (art. 241 c.p);
  • associazioni sovversive (art. 270 c.p);
  • attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p);
  • attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p);
  • vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290 c.p);
  • vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p);
  • offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p);
  • offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p);
  • offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404 c.p);
  • turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (art. 405 c.p).

Reati d'opinione: genocidio

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Ai reati d'opinione del codice penale, si affiancano le fattispecie previste da leggi speciali.

La legge n. 962/1967 "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio" memore dei reati commessi nel corso del secondo conflitto mondiale, punisce con la pena della reclusione chi, al solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso commette atti diretti a cagionare la morte, lesioni personali gravi o sottoporre le persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

L'art. 8 di questa legge punisce inoltre con la reclusione da tre a dodici anni chi pubblicamente istiga o fa apologia di uno dei delitti contemplati dai seguenti articoli della medesima legge:

  • atti diretti a commettere genocidio;
  • deportazione a fini di genocidio;
  • morte di una o pi� persone cagionata dagli atti diretti a commettere genocidio o dalla deportazione;
  • atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite;
  • atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.

Reati d'opinione: apologia del fascismo

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Un'altra fattispecie introdotta nell'ordinamento al fine di scongiurare il ripetersi delle dinamiche ideologiche che hanno caratterizzato il periodo della seconda guerra mondiale � quella prevista dall'art. 4 della legge n. 645/1952 , norma che contempla il reato di "Apologia del fascismo".

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila chi fa propaganda al fine di costituire un'associazione, un movimento o un gruppo finalizzato alla ricostituzione del disciolto partito fascista.

Alla stessa pena soggiace anche "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalit� antidemocratiche." Pene ancora pi� severe, ovvero reclusione da uno a tre anni e multa da uno a due milioni se il fatto riguarda idee o metodi razzisti e reclusione. Infine reclusione da due a cinque anni e multa da cinquecentomila a due milioni di lire se la propaganda viene effettuata con il mezzo della stampa.

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