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Data: 01/04/2021 17:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cosa sono i reati d'opinione[Torna su]
Le principali fattispecie dei reati d'opinione sono contenute nel codice penale e in alcune leggi speciali, come quelle che si pongono l'obiettivo di ostacolare la riorganizzazione del partito fascista e il genocidio. Il legislatore, nel momento in cui prevede tali reati, si pone l'obiettivo di tutelare precisi valori morali, religiosi, politici e sociali super individuali (collettivi o diffusi), da condotte espresse in forme tali da cagionarne il turbamento. Non a caso costituiscono reati d'opinione le condotte finalizzare a offendere, vilipendere, esaltare, istigare, attentare, turbare e propagandare ideologie e comportamenti che rappresentano l'espressione di un controvalore negativo rispetto a quelli su cui dovrebbero fondarsi le moderne societ� democratiche. Reati d'opinione: la ratio[Torna su]
I reati d'opinione, dal semplice punto di vista terminologico, sembrano porsi in contrasto con quanto sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libert� di manifestazione di pensiero. In effetti, in un Paese che si definisce democratico � strano che si pongano limiti o si puniscano idee o pensieri. La verit� � che la legge penale non punisce indistintamente tutte le forme di pensiero, ma solo quelle ritenute talmente pericolose da richiedere l'applicazione di una sanzione penale come la reclusione e l'ammenda. Manifestare liberamente il proprio pensiero infatti non significa poterlo fare in modalit� offensive, violente o irrispettose. Occorrono dei limiti per tutelare anche le libert� altrui. I reati d'opinione nel codice penale[Torna su]
I principali reati d'opinione contemplati dal nostro ordinamento si possono ricavare dalla legge n. 85/2006, che ha modificato il codice penale, proprio in relazione a questi illeciti. Dalla lettura della legge si evince che sono considerati reati d'opinione le seguenti fattispecie:
Reati d'opinione: genocidio[Torna su]
Ai reati d'opinione del codice penale, si affiancano le fattispecie previste da leggi speciali. La legge n. 962/1967 "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio" memore dei reati commessi nel corso del secondo conflitto mondiale, punisce con la pena della reclusione chi, al solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso commette atti diretti a cagionare la morte, lesioni personali gravi o sottoporre le persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. L'art. 8 di questa legge punisce inoltre con la reclusione da tre a dodici anni chi pubblicamente istiga o fa apologia di uno dei delitti contemplati dai seguenti articoli della medesima legge:
Reati d'opinione: apologia del fascismo[Torna su]
Un'altra fattispecie introdotta nell'ordinamento al fine di scongiurare il ripetersi delle dinamiche ideologiche che hanno caratterizzato il periodo della seconda guerra mondiale � quella prevista dall'art. 4 della legge n. 645/1952 , norma che contempla il reato di "Apologia del fascismo". La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila chi fa propaganda al fine di costituire un'associazione, un movimento o un gruppo finalizzato alla ricostituzione del disciolto partito fascista. Alla stessa pena soggiace anche "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalit� antidemocratiche." Pene ancora pi� severe, ovvero reclusione da uno a tre anni e multa da uno a due milioni se il fatto riguarda idee o metodi razzisti e reclusione. Infine reclusione da due a cinque anni e multa da cinquecentomila a due milioni di lire se la propaganda viene effettuata con il mezzo della stampa. Leggi anche: - E' reato di vilipendio rappresentare una bandiera italiana spazzata via - Quando parlare male di una religione � reato |
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