Data: 05/10/2018 18:03:00 - Autore: Cleto Iafrate

di Cleto Iafrate - In un precedente articolo[1], abbiamo inquadrato il fenomeno del "mobbing", ed in particolare le peculiarità del "mobbing militare", ovvero il mobbing che sovente avviene all'interno delle caserme, ove vigono delle relazioni organizzative fortemente gerarchizzate, da cui emergono "fisiologiche conflittualità[2]". In quell'occasione, infatti, abbiamo evidenziato che "la dimostrazione del mobbing è attività assai complessa, se non viene dimostrato l'intento persecutorio, il lavoratore militare rischia di essere vessato in maniera indisturbata. [...] Tutto ciò, nonostante sia riconosciuto il clima di "fisiologiche conflittualità tra subordinati e superiori gerarchici, particolarmente esasperati in un ambiente, quale quello militare, in cui il principio della superiorità gerarchica permea profondamente la disciplina del rapporto di servizio[3]".

Però, una recente sentenza del Tar Veneto sembra aprire uno spiraglio "garantista" nei confronti dei lavoratori militari vittime di vessazioni.

Mobbing militare: la sentenza del Tar Veneto [4]

Nella sentenza n. 883/2018, il Giudice di Venezia, pur richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica [5]", ha però affermato che il ricorrente è stato "mobbizzato" "nei termini e nei limiti che di seguito si vanno ad esporre [6][...]".

Ovvero, "la sistematicità delle condotte della P.A. è il sintomo più rilevante, per il Collegio, del cd. mobbing, mostrando essa la sussistenza di un intento dei superiori volto, se non a perseguitare, quantomeno a dequalificare e ad emarginare l'interessato, svilendolo soprattutto tramite una continua opera di demansionamento [7]".

Secondo il parere di chi scrive, queste righe sono di fondamentale importanza. E, a seconda della situazione possono fungere o da monito, o da riflessione.

Dequalificare, emarginare, svilire, demansionare

Da tali comportamenti non sempre emerge in maniera "idonea ed univoca" l'intento persecutorio. Però, creano sicuramente dei pregiudizi al lavoratore con le stellette.

Non è un caso che la giurisprudenza meno recente in materia di mobbing non richiedesse per la sua configurabilità la tanto agognata dimostrazione dell'intento persecutorio[8].

Pertanto, si auspica che tale sentenza sia la prima di una lunga serie, perché un cambio di direzione della giurisprudenza in tal senso potrebbe servire da deterrente alla "cattiva amministrazione", e da incentivo al benessere organizzativo.

La "zona grigia": i trasferimenti d'autorità e gli abbassamenti delle valutazioni

Fermo restando che l'ampia discrezionalità amministrativa di cui gode l'Amministrazione Militare è necessaria per la tutela di sensibili e preminenti interessi pubblici, vi sono due peculiari provvedimenti amministrativi che, proprio in ragione della suddetta "ampia discrezionalità" possono servire da escamotage per vessare i militari destinatari.

Per quanto concerne i trasferimenti d'autorità, si rinvia a due precedenti contributi, ed alle considerazioni ivi sviluppate[9].

In questa sede si vuole, piuttosto, porre l'accento sull'abbassamento delle valutazioni caratteristiche, affrontato parzialmente in un altro articolo[10], anche alla luce del fatto che la tematica delle predette valutazioni è stata affrontata nella sopracitata sentenza.

Ad ogni modo, in tale articolo si sosteneva che "le valutazioni caratteristiche, come pure le ricompense, siano uno "strumento di selezione ideologica", perché:

– non si chiamano "valutazione delle performance" come nel restante pubblico impiego;

– vi è la voce "motivazione al lavoro e dedizione" che al suo livello massimo è così indicata: "Convinto e disinteressato si dedica all'Istituzione senza risparmio[11]". E' evidente come la connessione di tali parole sia semanticamente contigua ad "obbedienza cieca e assoluta"[12]. Infatti, "dedicarsi all'Istituzione senza risparmio" può portare a non mettere in discussione "ordini discutibili" per non aver ripercussioni sulla carriera, ed è ancor più evidente che l'essere "convinti e disinteressati" è semanticamente contiguo a "non farsi troppe domande". [...][13]".

L'abbassamento delle valutazioni caratteristiche secondo il Tar Veneto

Dalla lettura della predetta sentenza apprendiamo che il militare ricorrente "sarebbe stato illegittimamente denigrato nella redazione delle note caratteristiche […] tali note sono state annullate da questo Tribunale […] Non paga di tanto, l'Amministrazione avrebbe ignorato tale sentenza, redigendo nuove schede valutative illegittime e che, perciò, sono state annullate dal Consiglio di Stato, […]". Ciò nonostante, l'Amministrazione "avrebbe insistito nel predisporre schede di contenuto identico alle precedenti annullate in sede giurisdizionale".

Però, nonostante tale comportamento non sia stato considerato "mobbizzante", viene comunque definito "episodio senz'altro deprecabile, ma che può spiegarsi con la resistenza – talvolta ostinata – della P.A ai comandi ad essa i-OMISSIS-titi dal Giudice, o addirittura di incomprensione dei medesimi. Questo è un fenomeno certo censurabile e tuttavia ben noto in linea generale - […] -, il quale, perciò, più che alla problematica dei rapporti tra P.A datrice di lavoro e dipendenti, si riferisce a quelle del rapporto tra Amministrazione e Giurisdizione e dell'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A.".

Pertanto, si ritiene doveroso evidenziare che, come affermato dalla pronuncia in commento, l'Amministrazione è talvolta "refrattaria" ad eseguire i comandi del Giudice, con tutto ciò che ne consegue in termine di pregiudizi nei confronti dei militari vittoriosi in sede giurisdizionale.

Conclusioni

Come abbiamo visto, sono molteplici gli strumenti che possono minare il benessere organizzativo nelle Amministrazioni Militari.

Speriamo, che la conquista della libertà di associazione affronti con la dovuta attenzione tali tematiche, in quanto degli Apparati dello Stato maggiormente attenti al benessere organizzativo, alla prevenzione delle conflittualità interne ed all'esecuzione delle pronunce giurisdizionali, rappresentano senza dubbio un valore aggiunto per la collettività in termini di legalità, trasparenza e democrazia.


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[2] Tar Lombardia-Milano, sezione III, sentenza n. 310/2018; Tar Liguria-Genova, sezione II, sentenza n. 193/2016.

[3] C. Iafrate, op.cit., e Tar Lombardia cit.

[5] Tar Veneto cit., e la giurisprudenza ivi citata.

[6] Tar Veneto cit.

[7] Tar Veneto cit.

[8] Tar Veneto cit.

[12] Per un approfondimento in tema di obbedienza militare: C. Iafrate: Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in www.dirittoequestionipubbliche.org.

[13] C. Iafrate, Il titolo di studio cit.


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