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Data: 07/10/2018 15:00:00 - Autore: Francesca Trotta Avv. Francesca Trotta - Con la sentenza n. 40981/2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui motivazioni sono state depositate il 24.9.2018, hanno sopito un antico dibattito circa l'esatta configurabilità del reato ascrivibile al reo nell'ipotesi di resistenza a più pubblici ufficiali. Con la sentenza in commento (sotto allegata), il giudice di legittimità si pronuncia su di una precisa questione volta a definire se: la resistenza ex art.337 c.p. da parte del privato rivolta verso" più" pubblici ufficiali configuri un unico reato o una pluralità di fattispecie criminose. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale:Prima di esaminare funditus la problematica che per anni si è posta al centro del dibattito giurisprudenziale è opportuno delineare i caratteri della fattispecie delittuosa in oggetto.L'articolo 337 del codice penale punisce chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio ,mentre compie un atto di pubblico ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli presentano assistenza. La norma in esame risulta collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (capo II, titolo II) ed è volta, tanto quanto l'articolo 336c.p. (violenza e minacce a p.u.),a tutelare la libertà di azione dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni a cui si accompagna ,come nel caso di violenza e minaccia, il fine di garantire la sicurezza e la libertà di azione dei pubblici funzionari contro le altrui azioni violente. Quanto a queste ultime la giurisprudenza sembra averne ampliato la portata comprendendo nella definizione di violenza anche la fattispecie definibile come impropria , in tal senso può richiamarsi l'esempio del soggetto non rispettando l'alt intimatogli dagli agenti dirige verso di loro il proprio autoveicolo per poi proseguire la fuga. Gli orientamenti:Ritornando alla questione oggetto della trattazione è opportuno precisare come per anni la giurisprudenza (Cass.pen. 26173/2012; Cass. pen. 38182/2011) abbia appositamente ritenuto di esaminare le condotte delittuose del reo rivolte verso "ognuno" dei pubblici ufficiali.Secondo alcune pronunce le minacce e le violenze rivolte verso più p.u. si traducono in offese al "libero espletamento dell'attività" di ciascuno di essi, da ciò scaturendo più reati discendenti da una medesima azione, configurandosi così l'ipotesi del concorso formale di reati. In tal senso risulta evidente che l'offesa all'espletamento della funzione pubblica è unica, ma molteplici sono le menomazioni della libertà individuale volta a portare a compimento detta funzione. La tesi appena esaminata è stata destituita di fondamento da un'ulteriore pronuncia la quale rinviene l'unicità del reato attraverso alcuni argomenti dirimenti. In primo luogo si valorizza il dato della unicità delle attività poste in essere da più pubblici ufficiali, ragion per cui sebbene a compiere l'atto espressivo della funzione pubblica siano più pubblici ufficiali o più incaricati di pubblico servizio, esso va valutato come unico, poiché unica e la funzione pubblica di cui le molteplici condotte dei pubblici ufficiali costituiscono esplicazione. In secondo luogo viene analizzato il concetto di dolo di concorso formale , più precisamente si afferma che la mera pluralità di soggetti passivi non vale di per sè a configurare una pluralità di reati, occorrendo un quid pluris rintracciabile nel atteggiamento psicologico consistente infatti nella volontà di offendere distintamente ciascuno dei soggetti coinvolti, predisposizione psichica che non è sempre dato rinvenire nel soggetto che si oppone a più pubblici ufficiali in quanto il suo fine non è sicuramente quello di opporsi a ciascuno di essi sul piano personale bensì di opporsi al unitaria pubblica funzione che essi esprimono contestualmente. Diversamente potrebbe dirsi qualora il soggetto agisca nei confronti di ognuno di essi "distintamente" manifestando così la volontà di rivolgersi singolarmente ad ognuna delle entità. Secondo tale orientamento giurisprudenziale e secondo l'impostazione dottrinale si arriverebbe alla configurabilità di un unico reato in quanto il bene giuridico offeso è, come precisato più volte , la regolare attività amministrativa e la violenza o minaccia al pubblico ufficiale è qualificabile come danno collaterale assorbito nella dall'articolo 337 c.p. L'intervento delle Sezioni Unite:Con l'ordinanza numero 57249 del 2017 la Cassazione Penale ha rimesso alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la seguente questione: se commette più violazioni dell'articolo 337 c.p. l'agente che con una sola azione usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o più incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza. Ebbene, con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la soluzione del contrasto imponga un'analisi che tenga conto anzitutto della struttura obiettiva dell'illecito come emergente dal testo dell'art. 337 cod. pen., quindi dell'interesse protetto desumibile da tale articolazione strutturale, oltre che dalla collocazione sistematica e dall'intitolazione dell'articolo. Invero, l'idea che l'individuazione della condotta incriminata, ai fini della verifica di ipotesi di concorso di reati, debba partire dall'individuazione del bene giuridico protetto ed essere incentrata su di esso. Occorre dunque partire dalla considerazione che la condotta tipica del delitto in esame si concreta nell'uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per "opporsi a un pubblico ufficiale" (o a un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza) mentre compie un atto dell'ufficio o del servizio. L'elemento oggettivo del reato risulta tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l'uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio agente. I suddetti elementi fattuali, secondo la Corte, rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto dell'ufficio o del servizio, restando così esclusa ogni resistenze meramente passiva, come la mera disobbedienza. L'espressione adoperata dal legislatore - «mentre compie un atto di ufficio o di servizio» - ha la finalità di individuare contesto e finalità della condotta oppositiva e di circoscriverne la rilevanza nell'ambito di un obiettivo nesso funzionale e di un determinato arco temporale, ricompreso tra l'inizio e la fine dell'esecuzione dell'atto dell'ufficio o del servizio. È giocoforza, pertanto, circoscrivere il significato dell'espressione "regolare funzionamento della pubblica amministrazione". Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica amministrazione è unanimemente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono. La relazione giuridica intercorrente tra la persona fisica che ricopre l'ufficio o la funzione pubblica e la pubblica amministrazione è definito "rapporto organico" che determina l'identificazione della persona fisica incardinata nell'ufficio o nel servizio pubblico con la stessa pubblica amministrazione, sicché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo . Ne deriva che il "regolare andamento della pubblica amministrazione" implica, non solo la mancanza di manomissione dei beni pubblici o la loro distrazione per il perseguimento di scopi diversi da quelli istituzionali, ma anche la mancanza di interferenze nel procedimento volitivo od esecutivo di colui che, incardinato nella amministrazione la personifica essendo espressione di volontà di quest'ultima. Le argomentazioni spese a sostegno della tesi per la quale l'opposizione sarebbe nei confronti dell'atto e non del pubblico ufficiale non possono essere, perciò, ritenute valide, perché da un lato, non tengono conto della descrizione dell'illecito come configurato dal testo della norma e dall'altro, sul piano logico-giuridico, anche quando fanno riferimento all'interesse protetto, non evocano argomenti idonei a superare la lettera della legge. La conclusione dell'analisi consente, pertanto , di rispondere al quesito posto all'esame delle Sezioni Unite nei seguenti termini: "In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio".
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