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Data: 07/10/2018 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potrà ripetere dall'altro soltanto le spese sostenute dopo la separazione. Non assume rilievo il fatto che l'immobile suddetto sia stato acquistato con denaro di uno solo dei due poiché in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 24160/2018 (qui sotto allegata) accogliendo parzialmente il ricorso di una donna contro l'ex marito. Il casoQuesta, dopo la separazione personale, aveva convenuto l'ex per sentirsi sentirsi riconoscere il diritto alla riscossione del 50% dei canoni di locazione di due appartamenti coinestati ad entrambi i coniugi. L'uomo, invece, sosteneva che l'immobile in cui si trovavano gli appartamenti fosse di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistato con denaro esclusivamente suo in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni e solo fiduciariamente cointestato alla moglie in un momento in cui i rapporti coniugali erano ancora positivi. Evidenziava, inoltre, di aver pagato per intero le spese per ristrutturare lo stesso. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale condannava la signora a restituire al marito una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla metà delle spese sostenute dall'uomo per il completamento dell'immobile. Confermava che l'ex dovesse alla moglie una somma per l'indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione e rigettava la domanda di questi volta a ottenere l'intestazione esclusiva dell'immobile in suo favore, mancando ogni prova in merito alla fiduciarietà della intestazione. Ancora, secondo i giudici di seconde cure, la signora, in quanto comproprietaria, avrebbe dovuto corrispondere al marito la metà degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili. Nel suo ricorso in Cassazione, la signora ritiene che la cointestazione del bene fosse destinata a rimanere ferma dopo la separazione, trattandosi di donazione indiretta e non di intestazione fiduciaria; di conseguenza anche le spese effettuate dal marito per l'acquisto e per la finitura dell'immobile dovevano considerarsi irripetibili, essendo altrettante donazioni. Inoltre, per le spese di rifacimento che si era sobbarcato il marito di sua iniziativa e senza consultarla, la donna sostiene debba applicarsi il principio di irripetibilità fissato per le obbligazioni naturali: in sostanza, per la ricorrente, le spese spontaneamente sostenute dal comproprietario al di fuori di una situazione di urgenza e di un comportamento inerte dell'altro comproprietario rimangono a suo carico in quanto spese non necessarie e non concordate. Matrimonio, acquisto di un immobile e donazione indirettaGli Ermellini, ritengono si sia formato il giudicato o sulla questione inerente l'intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie, definitivamente esclusa dalla Corte d'Appello e sulla quale il marito non ha proposto ricorso incidentale. Sul primo punto, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che sussistesse l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 4682/2018). Pertanto, l'attività con la quale il marito ha fornito il denaro affinché la moglie divenisse con lui comproprietaria degli immobili, andava ricondotta nell'ambito della donazione indiretta. Tra l'altro, rammentano i giudici, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità, soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine. Spese di ristrutturazione: ripetibili solo quelle sostenute dopo la separazioneResta aperta la questione riguardante l'obbligo o meno del coniuge comproprietario di corrispondere all'altro il 50% degli importi da questi sostenuti per la finitura e valorizzazione dell'immobile e a quali condizioni. Nel caso di specie, nessun dubbio sorge sul fatto che fosse stato il marito ad essersi sobbarcato interamente tali esborsi, tuttavia per la Cassazione non è corretta la soluzione offerta dai giudici di merito che avevano negato si trattasse di liberalità d'uso. La donazione indiretta, spiega la Corte, in quanto tale, gode di stabilità, non potendo essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, dunque, si applicano i principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio. Essendo stati i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio, l'effetto di irripetibilità discende direttamente dalla causa di donazione. La Cassazione sottolinea, tuttavia, che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione. Spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti da quelli effettuati dal marito successivamente. Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione. Dunque, il giudice dì merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria. Gli Ermellini precisano, in aggiunta, che il coniuge comproprietario non avrà in ogni caso e illimitatamente il diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione e il miglioramento della cosa comune, ma solo allorquando abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e quest'ultimo, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte. |
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